Il controllo di diritto si presume senza possibilità di prova contraria ove i voti esercitabili siano superiori al 50%

Il controllo di diritto si presume senza possibilità di prova contraria ove i voti esercitabili siano superiori al 50%

Legaltweet

L’articolo 2359, comma 1, n. 1) c.c. prevede che “sono considerate società controllate […] le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”. Gli interpreti sono tuttavia divisi se tale norma introduca una presunzione assoluta di controllo, oppure una presunzione semplice, dunque superabile con prova contraria.

A questo proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “quanto alla presunzione di controllo in capo al socio che dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea [si tratta] di una presunzione assoluta”, dunque non controvertibile con prova contraria.

La pronuncia in oggetto ha altresì chiarito che la presenza di eventuali maggioranze qualificate (cosiddette super-majorities) previste dallo statuto sociale non assumono rilevanza ai fini della presunzione in esame, che si fonda oggettivamente sulla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili, a prescindere dalla loro incidenza sulle maggioranze costitutive e deliberative.

 Cass. Civ., Sez. II, 3 maggio 2017, n. 10726

Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi

Altri articoli di Alessandro De Nicola

Altre pagine consultate