Trust e incoerenze fiscali
Se si istituisce un trust a vantaggio di un disabile grave ai sensi della l. 112/2016, l'apporto a tal fine di beni del valore di 1.000.000 di euro non è soggetto al pagamento dell'imposta di donazione. Se alla morte del disabile il valore dei beni è divenuto di 3.000.000 sarà dovuta l'imposta di donazione in ragione del rapporto di parentela esistente fra disponente e destinatario finale dei beni.
Se, invece, si istituisce un trust a vantaggio di un figlio non disabile grave, l'apporto a tal fine di beni del valore di 2.000.000 di euro ed è soggetto al pagamento immediato dell'imposta di donazione (il 4% su euro 1.000.000). Se al termine del trust il valore dei beni è divenuto di euro 5.000.000, secondo la tesi dell'Agenzia delle Entrate, non sarà dovuta alcuna imposta sull'incremento patrimoniale del destinatario finale, così come non sarà dovuto (dall'Agenzia) alcun rimborso dell'imposta pagata, se l'originario importo di euro 2.000.000 è divenuto, per avvenuta, pari a zero.
Il principio di capacità contributiva,il vero faro dell'ordinamento tributario italiano.
Avvocato
8 annisperiamo che si adegui presto a Cass. 21614/2016 - qui: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161026/snciv@s50@a2016@n21614@tS.clean.pdf
Notaio presso studio notarile Maria Teresa Battista
8 anniPer me la più' grande i coerenza e' pagare l'imposta all'atto della costituzione del trust essendo questo strumentale alla finalita' dello stesso. Finalmente l'AE si sta svegliando....