Successioni internazionali e diritti reali. Prima pronuncia della CGUE.
La prima pronuncia della Corte di Giustizia UE sul regolamento n. 650/12 in materia di successioni internazionali.
La sig.ra Kubicka, cittadina polacca residente a Francoforte sull’Oder (Germania), ha sposato un cittadino tedesco. Da tale unione sono nati due figli, ancora minorenni. I coniugi sono comproprietari in parti uguali della casa familiare sita in Francoforte sull’Oder. Al fine di redigere il proprio testamento, la sig.ra Kubicka si è rivolta a un notaio che esercita la professione a Słubice.
La sig.ra Kubicka intende inserire nel suo testamento un legato «per rivendicazione», consentito dal diritto polacco, a favore di suo marito, relativo alla quota di cui è proprietaria nell’immobile comune situato a Francoforte sull’Oder. La restante parte dei beni ereditari andrebbe attribuita secondo le regole della successione legittima, in forza delle quali quale suo marito e i suoi figli sono eredi in parti uguali.
La sig.ra Kubicka ha espressamente escluso l’utilizzo dell’istituto del legato ordinario (legato «obbligatorio»), previsto all’articolo 968 del codice civile, in quanto quest’ultimo comporterebbe difficoltà collegate alla rappresentanza dei suoi figli minorenni, che possono essere chiamati all’eredità, nonché costi aggiuntivi.
Il 4 novembre 2015 il sostituto del notaio si è rifiutato di redigere un testamento contenente il legato «per rivendicazione» richiesto dalla sig.ra Kubicka, in quanto la redazione di un testamento contenente un legato del genere è contraria alla normativa e alla giurisprudenza tedesche relative ai diritti reali e all’iscrizione del loro acquisto nei registri immobiliari, di cui si dovrebbe tener conto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché dell’articolo 31 del regolamento n. 650/2012 e perciò, di conseguenza, un tale atto sarebbe illecito.
Egli ha precisato che, in Germania, l’iscrizione dell’acquisto immobiliare del legatario nei registri immobiliari può essere effettuata soltanto mediante un atto notarile contenente un contratto di trasferimento della proprietà dell’immobile stipulato tra gli eredi e il legatario. I legati «per rivendicazione» stranieri sono oggetto, in Germania, di un adattamento sotto forma di legati «obbligatori» in virtù dell’articolo 31 del regolamento n. 650/2012. Tale interpretazione risulterebbe dalla modifica del diritto nazionale tedesco conformemente alle disposizioni del regolamento n. 650/2012 (legge sui procedimenti in materia di diritto internazionale delle successioni del 29 giugno 2015).
Il 16 novembre 2015 la sig.ra Kubicka ha presentato al notaio, ai sensi dell’art. 83 della legge notarile polacca, un ricorso avverso la decisione con la quale è stata negata la redazione del testamento contenente il legato «per rivendicazione». Ella ha affermato che le disposizioni del regolamento n. 650/2012 dovevano essere oggetto d’interpretazione autonoma e, in sostanza, che nessuna delle sue disposizioni giustifica l’imposizione di limiti all’applicazione della legge sulle successioni in modo tale da legittimare il mancato riconoscimento degli effetti reali del legato «per rivendicazione».
Poiché il ricorso proposto dalla sig.ra Kubicka non è stato accolto, la stessa ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski, Polonia.
Il giudice del rinvio ritiene che, in virtù dell’articolo 23, paragrafo 2, lettere b) ed e), nonché dell’articolo 68, lettera m), del regolamento n. 650/2012, il legato «per rivendicazione» rientri nell’ambito della legge applicabile alla successione, ma si chiede in che misura la legge del luogo in cui è situato il bene oggetto di tale legato possa comportare una limitazione degli effetti reali di un legato «per rivendicazione» previsto dalla legge applicabile alla successione che è stata scelta.
Dato che, in virtù dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera k), del regolamento n. 650/2012, la «natura dei diritti reali» è esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento, il legato «per rivendicazione» previsto dalla legge applicabile alla successione scelta non potrebbe far sorgere su un bene diritti reali che non siano contemplati dalla legge del luogo in cui si trova il bene oggetto del legato. Tuttavia, si dovrebbe stabilire se tale disposizione escluda parimenti dall’ambito di applicazione del regolamento i possibili titoli d’acquisto dei diritti reali. A tale riguardo, il giudice del rinvio ritiene che la questione dell’acquisizione di diritti reali mediante un legato «per rivendicazione» rientri esclusivamente nell’ambito della legge applicabile alla successione. La dottrina polacca in materia adotterebbe la stessa posizione, mentre il diritto tedesco avrebbe previsto che non fosse obbligatorio, nell’ambito del regolamento n. 650/2012, riconoscere un legato «per rivendicazione» sulla base di un testamento redatto secondo il diritto di un altro Stato membro.
Richiamando l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del medesimo regolamento, il giudice del rinvio si chiede altresì se la legge in materia di registri immobiliari o mobiliari possa incidere sulle conseguenze prodotte dal legato sui diritti successori. A tale riguardo, il giudice del rinvio precisa che se il legato fosse riconosciuto come produttivo di effetti reali in materia successoria, la legge dello Stato membro nel quale un siffatto registro è tenuto regolerebbe soltanto le modalità per dimostrare gli effetti di un acquisto effettuato ai sensi della legge sulle successioni e non potrebbe incidere sull’acquisto in sé.
Di conseguenza, tale giudice ritiene che l’interpretazione dell’articolo 31 del regolamento n. 650/2012 dipenda altresì dalla facoltà di cui dispone o meno lo Stato membro del luogo in cui è situato il bene, oggetto del legato, di rimettere in discussione l’effetto reale di tale legato, che deriva dalla legge applicabile alla successione che è stata scelta. Egli ritiene pertanto che l’applicazione di tale articolo in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale sia subordinata all’esistenza di una tale facoltà per gli Stati membri.
In tale contesto, il Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), o l’articolo 31 del regolamento [n. 650/2012], debbano essere interpretati nel senso che permettono di negare gli effetti reali di un legato “per rivendicazione” (legatum per vindicationem), previsto dalla legge applicabile alla successione, qualora tale legato concerna il diritto di proprietà di un bene immobile situato in uno Stato membro la cui legislazione non conosce l’istituto del legato per rivendicazione ad effetti reali diretti».
La risposta della Corte è la seguente:
L’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché l’articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, devono essere interpretati nel senso che essi ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un’autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato «per rivendicazione», conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora questo diniego si fondi sul motivo vertente sul fatto che tale legato ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione.