La partecipazione in assemblea in caso d'immobile pignorato
Un condòmino, il cui immobile era stato sottoposto a pignoramento con successiva nomina di un custode da parte del giudice, in ultimo grado del giudizio, censurava il mancato riconoscimento della sua legittimazione a partecipare all’assemblea condominiale e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29070/2023 gli ha dato ragione.
Le norme sull'esecuzione
In generale, l’art. 1136 Codice Civile riconosce ai condòmini la legittimazione a partecipare all’assemblea e ad esprimere in essa il proprio voto. In particolare, l'art. 586 Codice di Procedura Civile, richiamato dall’art. 590, comma 2, stesso codice, specifica che la proprietà dell’immobile sottoposto ad esecuzione forzata passa dal debitore all’aggiudicatario o assegnatario soltanto a seguito della pronuncia del decreto di trasferimento. Dunque, qualora l’immobile pignorato sia ricompreso in un edificio condominiale, il debitore conserva la legittimazione a partecipare all’assemblea e alle relative deliberazioni, per la quota millesimale di sua spettanza, fino a quando non sia stato emesso il decreto traslativo, essendo tale legittimazione collegata al suo essere, in quel momento, ancora condomino.
Consigliati da LinkedIn
La nomina di un custode
La circostanza non cambia anche quando il debitore non è nominato custode del bene perché quest'ultimo non è titolare di un’autonoma posizione di diritto, ma opera quale ausiliario del giudice con l’incarico di provvedere alla conservazione e all’amministrazione dell'immobile pignorato. In particolare, l’attività di “conservazione” consiste nel porre in essere tutte quelle attività che si rendano necessarie per mantenere il bene nella sua efficienza e integrità, materiale e funzionale, mentre quella di “amministrazione” attiene alla gestione economica e produttiva dello stesso, concretandosi, ad esempio, nella riscossione del corrispettivo del concesso godimento dell’immobile o nella stipula di contratti di locazione finalizzati a rendere fruttifero il bene in attesa della sua vendita. Del resto, a mente dell'art. 676, comma 1 Codice di Procedura civile, spetta al giudice che nomina il custode stabilire i criteri e i limiti dell’amministrazione. Dunque, ben può il giudice dell’esecuzione, se del caso con un provvedimento di carattere generale, impartire direttive al custode, precisando gli incarichi a lui assegnati e il modo in cui questi devono essere svolti, quale, ad esempio, l'intervento in assemblea.
L'esito in assenza di specifica disposizione giudiziale
Quindi, come nel caso di specie, in assenza di specifiche istruzioni operative, contenute nel provvedimento di nomina del custode o in altro successivo, la partecipazione alle assemblee condominiali non poteva ritenersi inclusa fra i compiti del custode. Il condòmino esecutato. Quindi, è stato dichiarato legittimato a partecipare alle assemblee condominiali, perché il giudice non aveva disposto letteralmente che il custode dovesse partecipare alle assemblee nell'attesa del decreto di trasferimento.
--
1 annoArticolo molto interessante !! Bravissima