Preventiva adesione al patto parasociale quale condizione di efficacia della circolazione di partecipazioni sociali
Il Consiglio Notarile di Milano, nella massima n. 194, ha riconosciuto la legittimità delle clausole statutarie, sia di società per azioni sia a responsabilità limitata, che subordinano l’efficacia nei confronti della società del trasferimento di partecipazioni sociali alla preventiva adesione della parte acquirente a un patto parasociale, purché noto alla società stessa. In tal caso, l’organo amministrativo è tenuto a rendere disponibile al potenziale acquirente una copia aggiornata del patto parasociale, su richiesta del socio cedente.
La clausola statutaria dovrà auspicabilmente prevedere un termine per l’adesione al patto parasociale a seguito del perfezionamento del trasferimento, al fine di poter valutare un eventuale inadempimento.