Risolvi il contratto di locazione anticipatamente? Ricordati l'imposta di registro.

Risolvi il contratto di locazione anticipatamente? Ricordati l'imposta di registro.

Quando stipuliamo un contratto di locazione, dobbiamo registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate e pagare l’imposta di registro, salvo il caso di contratto stipulato con la opzione della cedolare secca (laddove viene previsto un regime di tassazione sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali sui redditi da locazione, che garantisce l’esenzione da imposta di registro e da imposta di bollo).

 

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto d’affitto, il locatore ha quindi l’obbligo di registrare il contratto di locazione ad uso abitativo presso l’Agenzia delle Entrate di competenza, pena nullità dello stesso.

 

Al momento della registrazione del contratto e per le annualità successive è dovuta l’imposta di registro il cui valore è determinato in proporzione al valore economico dell’atto registrato, ovvero del canone di locazione annuo. Ad esempio, essa è pari al 2% del canone annuo in caso di locazioni di immobili ad uso abitativo.

 

ll locatore e il conduttore sono obbligati in solido: di solito nel contratto di locazione viene pattuito il pagamento del 50% dell’imposta da parte del conduttore unitamente ai canoni di locazione, prevedendo poi che il proprietario locatore provveda materialmente all’adempimento della registrazione e del pagamento dell’imposta all’Agenzia delle Entrate.

 

Cosa succede in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione da parte del conduttore?

 

La risoluzione anticipata del contratto di locazione avviene quando il rapporto tra le parti si interrompe prima della scadenza fissata nel contratto di locazione. Qualora una delle parti, locatore o conduttore, abbiano la necessità di porre fine al contratto prima della naturale scadenza.

 

In tal caso l’imposta di registro deve essere pagata in misura fissa pari ad euro 67,00. L’imposta così calcolata deve essere versata entro 30 giorni dall’evento risolutivo del contratto.

 

Per quanto concerne, poi, l’imposta di registro eventualmente già corrisposta sul contratto di locazione, l’articolo 17, comma 3 secondo periodo del DPR n. 131/86 precisa che, in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione pluriennale di immobili urbani, in ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, il contribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. Naturalmente, invece, ove l’imposta sul contratto risolto fosse pagata di anno in anno, semplicemente la risoluzione farebbe venire meno l’obbligo di pagamento sulle annualità successive a quella in cui si sia verificata la risoluzione.

 

Restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento e approfondimento.

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