Sulla rilevanza del requisito della "meritevolezza" nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Sulla rilevanza del requisito della "meritevolezza" nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Con una interessante decisione del 19 gennaio 2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha affrontato il delicato tema relativo al concetto di meritevolezza nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, come delineato nell’art. 69 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII), fornendo un contributo significativo al dibattito accademico e giurisprudenziale.

Nel motivare il proprio provvedimento, il Tribunale ha precisato che la meritevolezza, intesa come l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella creazione dello stato di sovraindebitamento, rappresenta un prerequisito essenziale per l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, e non, al contrario, un semplice elemento di valutazione per l’approvazione del piano di ristrutturazione, dovendo essere considerato alla stregua di un vero e proprio “filtro” iniziale per l’introduzione della procedura.

Con l’adozione di tale approccio, si è assistito a un superamento definitivo del criterio della “ragionevole prospettiva di adempimento”, introdotto dalla L. 3/2012 e ora incorporato nel concetto più ampio di colpa, sicché il giudice, nel determinare l’esistenza della colpa grave, è tenuto a valutare la gravità del comportamento imprudente del consumatore, sia dal punto di vista quantitativo (ad esempio, violazione ripetuta di regole di prudenza) che qualitativo (ad esempio, ammontare totale degli obblighi assunti).

Nell’ambito di tale ragionamento, il Tribunale ha esaminato due specifici scenari nei quali potrebbe emergere una situazione di sovraindebitamento, focalizzandosi sull’elemento soggettivo posto alla base di entrambi, al fine di definire il concetto di “colpa grave”, idoneo ad impedire l’accesso alla procedura di composizione.

Il primo scenario contempla l’ipotesi del consumatore che sottoscrive obbligazioni “volontarie”, pur essendo pienamente consapevole della propria incapacità di adempiere. Tale comportamento deve essere qualificato come manifestazione di colpa grave, intesa come grave negligenza e totale mancanza di responsabilità da parte del consumatore.

Si pensi al caso di un soggetto che contrae un debito nella consapevolezza dell’ insufficienza dei propri mezzi finanziari, con ciò ponendo in essere un comportamento imprudente e irresponsabile, come nel caso in cui il consumatore contrae un prestito o utilizza una carta di credito per effettuare acquisti non essenziali, senza disporre delle necessarie liquidità per provvedere al rimborso. In tali circostanze, il consumatore dimostra una mancanza di responsabilità finanziaria e un’indifferenza verso le conseguenze delle proprie azioni, che rappresentano chiari indicatori di colpa grave, idonei a precludere l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti.

Il secondo scenario, invece, prende in considerazione l’ipotesi del consumatore che, avendo fiducia nella propria situazione economica e patrimoniale, ritiene in buona fede di poter adempiere all’obbligazione al momento della sua assunzione, circostanza che esclude la presenza di colpa grave, poiché il debitore ha senz’altro agito con diligenza e prudenza, basando la propria decisione su elementi concreti e valutando attentamente le proprie capacità economiche.

Si pensi all’ipotesi del consumatore che contrae un debito sulla base di una stima ragionevole del proprio reddito futuro e delle proprie risorse patrimoniali, agendo in buona fede e avendo effettuato una valutazione accurata e prudente delle proprie capacità economiche al momento dell’assunzione dell’obbligazione; in tal caso, a parere del Tribunale, si deve ritenere esclusa la sussistenza di colpa grave, anche se in un momento successivo il consumatore dovesse trovarsi in una situazione di sovraindebitamento a causa di circostanze impreviste o di una valutazione errata delle proprie capacità di rimborso.

In questo contesto, insomma, la buona fede del consumatore e la sua ragionevole convinzione di poter adempiere all’obbligazione costituiscono elementi chiave per escludere la colpa grave, sicché, al verificarsi di una eventuale situazione di sovraindebitamento, potrà comunque accedere alla procedura di ristrutturazione del debito, in virtù di un approccio equilibrato e umano alla questione del sovraindebitamento, che tiene conto delle difficoltà economiche impreviste e delle valutazioni errate in buona fede da parte del consumatore.

Infine, il Tribunale ha anche avuto modo di evidenziare che l’art. 69 comma 2 CCII, il quale prevede sanzioni a carico del finanziatore che non ha adeguatamente valutato il merito creditizio del consumatore, in spregio alle disposizioni di cui all’art. 124-bis del TUB, ha una rilevanza non solo processuale, ma anche sostanziale, potendo la condotta negligente del creditore essere considerata quale legittima attenuante nella valutazione della colpa del debitore, riducendola da grave a lieve.

Quanto argomentato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere mediante la decisione in nota, induce dunque a ritenere che il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, imponga al Tribunale un’attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l’accertamento giudiziale circa la sua insussistenza - per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere -, induca a ritenere l’istante immeritevole di accesso alla procedura e comporti, conseguentemente, la mancata omologazione del piano proposto.

La sentenza in commento, dunque, si inserisce nel delicato dibattito sul tema dei requisiti di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, arricchendo il panorama giurisprudenziale con spunti di riflessione capaci di fornire all’interprete una guida preziosa per la comprensione e l’applicazione del concetto di meritevolezza, con una visione equilibrata e umana delle responsabilità del consumatore ai fini della valutazione dei presupposti di ammissione del piano.

 


Marco Bonfico

Pensionato presso INPDAP

10 mesi

Interessante

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