Trattamento del Sovraindebitamento in Caso di Decesso del Debitore nel Codice della Crisi
Il recente Codice della Crisi ha introdotto significative modifiche legislative riguardo la gestione del sovraindebitamento in seguito al decesso del debitore, superando le omissioni precedentemente riscontrate nella legge 3/2012. In particolare, gli articoli 35 e 36 del Codice delineano chiaramente il prosieguo delle procedure liquidatorie nei confronti degli eredi, anche nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, o verso il curatore dell'eredità giacente se gli eredi non accettano l’eredità. Queste disposizioni assicurano la continuità delle attività di liquidazione sotto la supervisione giudiziaria.
La rilevanza di questi articoli diventa evidente considerando che la condizione di sovraindebitamento non si estingue con la morte del debitore. Gli eredi, infatti, possono mostrare interesse nel risolvere tale situazione per richiedere la liberazione dai debiti residui, evitando così di ereditarne il fardello finanziario. Importante è sottolineare che la procedura di liquidazione può avanzare indipendentemente dall'accettazione formale dell'eredità o dalla nomina di un curatore dell'eredità giacente, operando attraverso gli organi preposti senza necessità di un intervento attivo da parte dell'erede o del curatore.
Sul fronte giurisprudenziale, alcune recenti sentenze hanno fornito ulteriori chiarimenti. Il Tribunale di Venezia, il 8 giugno 2023, ha precisato che non è permesso avviare la liquidazione controllata del socio illimitatamente responsabile defunto oltre l’anno dal deposito della domanda di apertura, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 33 e 34 CCII. Parimenti, il Tribunale di Ascoli Piceno, il 28 marzo 2022, ha determinato la chiusura anticipata della liquidazione del patrimonio di un debitore deceduto, stabilendo che beni e debiti del defunto si trasferiscano direttamente all'erede legittimo già ammesso alla medesima procedura.
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Per quanto riguarda il Concordato Minore è essenziale esaminare la sua compatibilità con le norme del Codice della Crisi, in particolare l'articolo 65, che richiede la compatibilità delle disposizioni del Titolo III. La giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto la possibilità di continuare il concordato preventivo anche post-mortem, un principio che potrebbe essere applicato anche al Concordato minore liquidatorio, mentre più problematico appare per il Concordato minore in continuità almeno tutte le volte in cui la proposta sia di continuità diretta dell’attività dell’imprenditore o addirittura del professionista.
Nella giurisprudenza di merito, prevale l'opinione che non si debba applicare direttamente il principio stabilito dall'articolo 12 della legge fallimentare. Di conseguenza, è diventata la prassi preferita lasciare agli eredi la decisione riguardo la continuazione delle procedure in sospeso (Tribunale di Vicenza, 12 marzo 2024). Similmente, il Tribunale di Forlì, il 28 maggio 2021, in un caso riguardante un Accordo di composizione ai sensi della legge 3/2012, ha stabilito che la norma dell'articolo 12 non è applicabile per analogia, assegnando agli eredi un termine per decidere se e come continuare con la procedura di sovraindebitamento iniziata dal defunto.
Per quanto concerne la Ristrutturazione dei debiti del consumatore, la situazione rimane invariata e, quindi, ogni caso deve essere esaminato individualmente. In tale contesto, il Tribunale di Sassari, il 4 ottobre 2022, avendo constatato la morte di uno dei due ricorrenti nel piano di ristrutturazione del consumatore, ha deciso per l'interruzione del processo riguardante il debitore defunto, permettendo che la procedura continuasse a beneficio del co-ricorrente sopravvissuto, senza considerare l'interesse degli eredi a procedere con l'azione avviata dal loro parente deceduto.