Sono confermati anche per il 2025 i due tetti massimi di esenzione per le erogazioni in natura - fringe benefit. Si tratta di una deroga ad alcuni dei limiti previsti dall’art. 51 del TUIR, che consente interessanti opportunità e vantaggi sia per le aziende che per i lavoratori dipendenti.
Post di Alberto Babetto
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🚘 💻 🤳 E' possibile riconoscere #fringebenefit ad un #amministratore di #società? Si può applicare la soglia di esenzione da imposte e contributi? La risposta è "dipende"! 🙂 Nel mio contributo di oggi su #ipsoa Quotidiano rispondiamo a questa domanda tenendo conto delle norme e delle indicazioni giurisprudenziali più recenti. Wolters Kluwer Italia
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FRINGE BENEFIT – I fringe benefit possono essere riconosciuti ai dipendenti anche intestandogli una carta di debito nominativa da utilizzare per quest’ultimo scopo. Ad ammetterlo è stata l’Agenzia delle Entrate stessa con il recente interpello numero 5 pubblicato mercoledì 15 gennaio 2025. Con la carta di debito non è possibile prelevare denaro contante, va utilizzata soltanto dal soggetto a cui è intestata (motivo per cui è nominativa) e non può essere venduta e né ceduta a terzi. Può essere utilizzata solo presso le attività commerciali aderenti al circuito dei servizi e dei beni previsti dal fringe benefit. Per individuare la lista delle aziende che partecipano all’iniziativa è sufficiente consultare autonomamente la piattaforma apposita a cui si appoggia la azienda. La normativa in vigore ha abolito il vecchio limite di spesa esentasse di 258,23€, alzandolo a mille euro per i dipendenti senza nessun figlio e fino a due mila euro per i dipendenti con figli a loro carico fiscale. Qualora il tetto massimo venisse superato concorrerà a formare il reddito da lavoro dipendente e sopporta la tassazione in base all’art. 51, comma 3 del Tuir. In caso di concessione della carta di debito nominativa il sostituto d’imposta non è tenuto ad applicare all’importo erogato la ritenuta a titolo d’acconto. I beni e i servizi previsti dal piano di welfare aziendale possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione in formato digitale oppure cartaceo.
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🔹Conversione in legge del DL “Omnibus”: Bonus dipendenti e trattamento sanzionatorio per chi non aderisce al CPB Di seguito si riportano, in ordine cronologico, le principali disposizioni di carattere fiscale. Articolo 2-bis – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti Viene stabilito che, in attesa del regime fiscale sostitutivo previsto dalla legge delega n. 111 del 2023, ai lavoratori dipendenti viene erogata un’indennità di euro 100, qualora per gli stessi ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: - avere un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000. Per la determinazione del reddito complessivo viene stabilito che esso comprende la quota esente dei redditi agevolati, riconosciuta per le fattispecie di trasferimento del soggetto in Italia e riportate nella tabella che segue, mentre sono esclusi dal computo il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle pertinenze relative a quest’ultima unità; - avere il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del DPR n. 917 del 1986 ossia che siano fiscalmente a carico in quanto il reddito di ognuno di loro non risulta essere superiore a euro 2.840,51 ovvero a euro 4.000 nel caso di figlio di età non superiore a ventiquattro anni, oppure avere almeno un figlio che si trova in tali condizioni e che sussistano le condizioni di cui all’articolo 12, comma 1, decimo periodo, del DPR n. 917 del 1986 e cioè che il figlio sia fiscalmente a carico nei termini appena detti sopra qualora l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio, nato fuori dal matrimonio, e il lavoratore non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero qualora il figlio sia adottivo, affidato o affiliato del solo lavoratore e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato. Al di fuori delle condizioni di cui si è appena detto, qualora il coniuge non sia fiscalmente a carico, non vi è diritto all’indennità in commento, a prescindere, quindi, dal livello dei redditi e quindi anche nel caso in cui il reddito dei due coniugi sia inferiore al citato limite di euro 28.000; - avere un’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore e di cui all’articolo 49 del DPR n. 917 del 1986, con esclusione di quelli da pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati e di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), sempre del DPR n. 917 del 1986, che è di importo superiore a quello della detrazione che spetta in relazione ai redditi di lavoro e di cui all’articolo 13, comma 1, del DPR n. 917 del 1986. Continua a leggere per maggiori informazioni: https://wix.to/fEuBEHh #DLOmnibus #bonusdipendenti #CPB #cobalt #cobaltsolutions
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🔹Conversione in legge del DL “Omnibus”: Bonus dipendenti e trattamento sanzionatorio per chi non aderisce al CPB Di seguito si riportano, in ordine cronologico, le principali disposizioni di carattere fiscale. Articolo 2-bis – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti Viene stabilito che, in attesa del regime fiscale sostitutivo previsto dalla legge delega n. 111 del 2023, ai lavoratori dipendenti viene erogata un’indennità di euro 100, qualora per gli stessi ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: - avere un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000. Per la determinazione del reddito complessivo viene stabilito che esso comprende la quota esente dei redditi agevolati, riconosciuta per le fattispecie di trasferimento del soggetto in Italia e riportate nella tabella che segue, mentre sono esclusi dal computo il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle pertinenze relative a quest’ultima unità; - avere il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del DPR n. 917 del 1986 ossia che siano fiscalmente a carico in quanto il reddito di ognuno di loro non risulta essere superiore a euro 2.840,51 ovvero a euro 4.000 nel caso di figlio di età non superiore a ventiquattro anni, oppure avere almeno un figlio che si trova in tali condizioni e che sussistano le condizioni di cui all’articolo 12, comma 1, decimo periodo, del DPR n. 917 del 1986 e cioè che il figlio sia fiscalmente a carico nei termini appena detti sopra qualora l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio, nato fuori dal matrimonio, e il lavoratore non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero qualora il figlio sia adottivo, affidato o affiliato del solo lavoratore e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato. Al di fuori delle condizioni di cui si è appena detto, qualora il coniuge non sia fiscalmente a carico, non vi è diritto all’indennità in commento, a prescindere, quindi, dal livello dei redditi e quindi anche nel caso in cui il reddito dei due coniugi sia inferiore al citato limite di euro 28.000; - avere un’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore e di cui all’articolo 49 del DPR n. 917 del 1986, con esclusione di quelli da pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati e di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), sempre del DPR n. 917 del 1986, che è di importo superiore a quello della detrazione che spetta in relazione ai redditi di lavoro e di cui all’articolo 13, comma 1, del DPR n. 917 del 1986. Continua a leggere per maggiori informazioni: https://wix.to/qU3xTiL #DLOmnibus #bonusdipendenti #CPB #commercialista #studiocommerciale
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Nell’odierna edizione di ItaliaOggi, gli Avvocati Gianpaolo Sbaraglia e Giovanna Chiarandà commentano la 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗻. 𝟭𝟵 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝟭𝟬 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 che ha fornito le indicazioni attuative del c.d. “𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲”. Si tratta dell’indennità una tantum di importo pari a 𝟭𝟬𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼, rapportata al periodo di lavoro, che, ai sensi dell’art. 2-bis dl 113/2024 (dl Omnibus), spetta, nel 2024, ai 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶. 𝗟𝗮 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗶 𝘀𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗱𝗲𝗻𝗻𝗶𝘁𝗮̀, confermando tra i chiarimenti di maggior rilievo, la limitazione dell’indennità ai soli titolari di un contratto di lavoro subordinato, la corresponsione del bonus in busta paga insieme alla tredicesima e la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente. L’Avvocato Antonio Colella, inoltre, insieme all’Avv. Giorgio Nesci, analizzano le precisazioni fornite dall’𝗔𝗴𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲, lo scorso 8 ottobre, con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle Faq sul nuovo regime di concordato preventivo biennale per la categoria dei contribuenti forfettari. L’intervento precisa ed amplia quanto già contenuto nella circolare n. 18/E del 2024, con cui sono state fornite 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝗱𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗯𝗶𝗲𝗻𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗱𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗺𝗲.
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La legge di Bilancio 2025 conferma, per il triennio 2025-2027, l’estensione del limite di esenzione previdenziale e fiscale per i cosiddetti fringe benefit, così come definiti dall’articolo 51 del Dpr 917/1986, fissando la soglia applicabile alla generalità dei lavoratori nella misura di 1.000 euro; tale limite di esenzione si innalza a 2.000 euro in presenza di figli fiscalmente a carico, qualora il lavoratore ne faccia espressa richiesta. A tal proposito, giova ricordare che la condizione di figlio fiscalmente a carico si configura qualora il figlio non sia posto in affido esclusivo all’altro genitore e qualora il figlio abbia percepito un reddito inferiore a 4.000 euro se con età inferiore a 24 anni, oppure inferiore a 2.840,51 euro per età superiore, senza applicazione di un limite massimo di età, che la legge di Bilancio 2025 ha introdotto per la sola percezione della detrazione di imposta, limitando tale possibilità ai 30 anni del figlio.
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Alla data odierna, 16 dicembre 2024, le modifiche al regime forfettario previste per il 1° gennaio 2025 non sono ancora state approvate definitivamente. Le principali novità in discussione includono: 1️⃣ Aumento della soglia dei ricavi: È in fase di valutazione l’innalzamento del limite massimo di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario dagli attuali 85.000 euro a 100.000 euro. 2️⃣ Modifica del limite per redditi da lavoro dipendente o pensione: Si discute l’aumento del limite di reddito da lavoro dipendente o pensione percepito nell’anno precedente, che impedisce l’accesso al regime forfettario, da 30.000 euro a 50.000 euro. 3️⃣ Fatturazione semplificata: Dal 1° gennaio 2025, sarà possibile emettere fatture semplificate anche per operazioni di valore superiore a 400 euro, eliminando il precedente limite. È importante sottolineare che, ad oggi, solo la modifica relativa alla fatturazione semplificata è stata ufficialmente approvata e sarà operativa dal 1° gennaio 2025. Le altre proposte sono ancora in fase di discussione e non sono state formalmente adottate. Si consiglia pertanto di monitorare gli aggiornamenti normativi per avere informazioni definitive sulle modifiche al regime forfettario.
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Da poco ho iniziato una nuova avventura: sono diventata membro del Forbes Advisor board per fiscalità, lavoro e previdenza. Con piacere supporto il team editoriale nel verificare che tutte le info tecniche siano corrette e aggiornate, per fornire un'informazione sempre precisa e attuale al lettore. In questo articolo, Giulia Adonopoulos e Martina Regis parlano nel dettaglio di #fringebenfit. Vi consiglio la lettura! https://lnkd.in/dwiawcv5
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Esenti i fringe benefit anche se assegnati mediante carta di debito. È quanto emerge dalla risposta a interpello 5/2025, con cui l’agenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni in merito al rapporto tra nuove soluzioni tecnologiche e l’attribuzione da parte del datore ai propri dipendenti di beni e servizi, rientranti nel concetto di welfare aziendale.
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Alla data odierna, 16 dicembre 2024, le modifiche al regime forfettario previste per il 1° gennaio 2025 non sono ancora state approvate definitivamente. Le principali novità in discussione includono: 1️⃣ Aumento della soglia dei ricavi: È in fase di valutazione l’innalzamento del limite massimo di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario dagli attuali 85.000 euro a 100.000 euro. 2️⃣ Modifica del limite per redditi da lavoro dipendente o pensione: Si discute l’aumento del limite di reddito da lavoro dipendente o pensione percepito nell’anno precedente, che impedisce l’accesso al regime forfettario, da 30.000 euro a 50.000 euro. 3️⃣ Fatturazione semplificata: Dal 1° gennaio 2025, sarà possibile emettere fatture semplificate anche per operazioni di valore superiore a 400 euro, eliminando il precedente limite. È importante sottolineare che, ad oggi, solo la modifica relativa alla fatturazione semplificata è stata ufficialmente approvata e sarà operativa dal 1° gennaio 2025. Le altre proposte sono ancora in fase di discussione e non sono state formalmente adottate. Si consiglia pertanto di monitorare gli aggiornamenti normativi per avere informazioni definitive sulle modifiche al regime forfettario.
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