Post di Antonio Borsellino

📌 Non rileva, ai fini del computo del quinquennio per l’imponibilità di una plusvalenza derivante dalla vendita di un 🏠 (art. 67, comma 1 , lett. b) d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, il cambio di categoria catastale del medesimo immobile. ✍️ Le variazioni catastali non sono riconducibili ad operazioni di “acquisto” e/o di “costruzione. ✅ La variazione della categoria catastale di un 🏠 deve ritenersi pertinente solo nelle ipotesi di esenzione dalla tassazione di una plusvalenza 👇 ⏳riconoscimento della natura abitativa dell’ 🏠 e suo utilizzo come dimora abituale per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto - o costruzione - e la vendita. ✋🏻”Per la determinazione del concetto di idoneità del fabbricato o porzione di fabbricato non sono, quindi, utilizzabili parametri di ordine soggettivo” ↔️ un 🏠 può “essere considerato idoneo all’uso abitativo solo dalla data in cui sia stato effettivamente iscritto nella categoria catastale A.” (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 105/E in data 31 maggio 2007). Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’Interpello n. 10/2025 in data 24 gennaio 2025. #immobili #plusvalenza #agenziadelleentrate #vendita #notariato

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