Truffa bonus edilizi, sequestrato 1 miliardo di crediti fiscali leggi l'articolo di www.websuggestion.it #masterblog #websuggestion #news #notizie
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🧑⚖️ Bonus edilizi e lavori mai eseguiti: basta cedere il credito per configurare il reato di truffa 👉 Anche se chi ha ricevuto il credito illegale non l’ha ancora compensato, la truffa è già avvenuta ✅ Lo conferma una nuova sentenza della Cassazione, con una lettura più severa delle precedenti https://lnkd.in/eyAVTkkp Di Cristian Angeli
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🔹Bonus edilizi, truffa aggravata i crediti di imposta per lavori mai fatti Il riconoscimento del credito di imposta per lavori mai eseguiti e documentati da false fatture integra il grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e non l’indebita percezione delle medesime erogazioni. La truffa aggravata si perfeziona con la semplice cessione del credito senza la necessità, come sostenuto in passato dalla stessa Cassazione, della riscossione o della compensazione del credito. A fornire queste interpretazioni è la Corte di cassazione, con la sentenza nr. 40015. A seguito della conferma, del Tribunale del riesame, degli arresti domiciliari nei confronti di alcune persone gravemente indiziate del delitto di truffa aggravata (articolo 640 bis del Cp) ai danni dello Stato per l’ottenimento di bonus edilizi per lavori mai eseguiti, veniva proposto ricorso per Cassazione. Continua a leggere per maggiori informazioni: https://wix.to/WI5odha #bonus #bonusedilizi #edilizia #truffa #truffaaggravata #norme #tributi #cobalt #cobaltsolutions
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⚖️ | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nei bonus edilizi 🖊 La condotta di chi ottiene il riconoscimento di un credito d'imposta per bonus edilizi mediante la trasmissione di false fatture attestanti l'esecuzione di lavori in realtà mai effettuati integra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e non quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche. La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 40015 del 30 ottobre 2024, ha confermato la condanna per truffa aggravata nei confronti di E.A. e D.G.G., accusati di aver ottenuto indebitamente bonus facciate attraverso pratiche fraudolente. I due indagati hanno registrato false fatture per lavori di ristrutturazione mai effettuati, ottenendo crediti d'imposta fittizi che sono stati successivamente ceduti a Poste Italiane. Le somme incassate sono state movimentate verso conti di società o cittadini cinesi e di altre aziende estere. La Corte ha sottolineato che la condotta illecita integra il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non quello di indebita percezione, a causa della premeditazione e dell'attività fraudolenta preordinata. 💡 https://lnkd.in/eDDGUfr2 #UltimeDallaCassazione #NovitàGiurisprudenziali
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🔹Bonus edilizi, truffa aggravata i crediti di imposta per lavori mai fatti Il riconoscimento del credito di imposta per lavori mai eseguiti e documentati da false fatture integra il grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e non l’indebita percezione delle medesime erogazioni. La truffa aggravata si perfeziona con la semplice cessione del credito senza la necessità, come sostenuto in passato dalla stessa Cassazione, della riscossione o della compensazione del credito. A fornire queste interpretazioni è la Corte di cassazione, con la sentenza nr. 40015. A seguito della conferma, del Tribunale del riesame, degli arresti domiciliari nei confronti di alcune persone gravemente indiziate del delitto di truffa aggravata (articolo 640 bis del Cp) ai danni dello Stato per l’ottenimento di bonus edilizi per lavori mai eseguiti, veniva proposto ricorso per Cassazione. Continua a leggere per maggiori informazioni: https://wix.to/9wtpGNd #bonus #bonusedilizi #edilizia #truffa #truffaaggravata #norme #tributi #commercialista #studiocommerciale
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📌Stop alla compensazione dei crediti per debiti oltre 100.000 euro Cosa cambia dal 1° luglio 2024? Qual è la ratio della seguente norma? 👇 La risposta la trovi nel nostro articolo
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📌 Sequestro preventivo e crediti relativi al superbonus ceduti agli istituti di credito ⚖️ La Suprema Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato il tema del sequestro preventivo dei crediti del bonus per il rifacimento delle facciate degli edifici ceduti alle banche, precisando che "in tale operazione illegale, nessun rappresentante della banca ha colluso con quelli della società, potendosi addebitare all'istituto di credito al più un comportamento negligente, tuttavia non penalmente rilevante agli effetti dell'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, il credito tributario legittimamente acquisito dalla banca ricorrente non costituisce profitto del reato. Esso, pertanto, non sarebbe suscettibile di confisca diretta, perché, peraltro, appartenente a persona estranea al reato, né di confisca per equivalente, perché ormai non più nella disponibilità del reo". ✅ A sostegno si pone l'interpretazione degli artt. 321 c.p.p. e 240 c.p. secondo cui in tema di reato di false fatture per operazioni inesistenti "il sequestro finalizzato alla confisca, a norma dell'art. 321, comma 2, c.p.p., non sarebbe possibile. Senza contare che, per altro verso, esso sarebbe pure inutile. Il vincolo cautelare sui crediti acquisiti dal cessionario, difatti, comunque non consentirebbe di sottrarre al reo il profitto del reato, avendolo quegli già conseguito nel momento in cui ha ottenuto dal terzo acquirente il corrispettivo della cessione". ☝️ Tuttavia, nel caso di specie la Corte di legittimità ha annullato l'ordinanza impugnata in quanto ha rilevato che "potrebbe residuare uno spazio, al più, per un sequestro "impeditivo" di quei crediti, potendo questi essere qualificati come prodotto del reato per cui si procede (in quanto effetto della falsa fatturazione) o, comunque, cose ad esso pertinenti, ed essendo possibile che la loro libera disponibilità aggravi le conseguenze del reato, sub specie di riduzione delle entrate fiscali, trattandosi di diritti comunque destinati ad essere fatti valere nei confronti dell'Erario dall'ultimo dei cessionari eventualmente successivi [...] posto che gli stessi, derivando dal diritto alla detrazione di imposta spettante al committente delle opere, costituiscono cose pertinenti al reato, senza che rilevi la condizione soggettiva di detti terzi, in conformità alle norme processuali, che non risultano derogate dalla disciplina in oggetto".
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Bonus edilizi: truffa aggravata per lavori mai eseguiti e false fatture Nel caso di cessione di crediti edilizi per lavori mai eseguiti e documentati da fatture false è integrato il reato di truffa aggravata e non di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 30 ottobre 2024 n. 40015. Il rapporto giuridico tra il reato di truffa aggravata e il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche La L. 300/2000 ha introdotto, nel nostro sistema penale, la fattispecie di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” di cui all'art. 316 ter c.p. La ratio comune di riferimento con il reato di tru ffa aggravata consiste nella repressione delle frodi aventi ad oggetto le sovvenzioni nazionali o comunitarie, perpetrate tramite condotte di abusiva captazione o distrazione dei fi nanziamenti. Con l'ultima pronuncia in commento, il Giudice ha modi ficato il proprio orientamento stabilendo che il riconoscimento del credito attraverso false fatture attestanti opere mai eseguite integra certamente la truffa aggravata in quanto tale riconoscimento ha comportato l'induzione in errore dell'ente pubblico. Ne parlo su QuotidianoPiù.
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IL PRELIMINARE CHE NON E’ STATO ANCORA REGISTRATO E’ VALIDO? In alcuni casi il preliminare può essere sciolto ma la motivazione “perché non è ancora stato registrato” non è valida. Infatti tutti i preliminari, anche se non ancora registrati, sono pienamente efficaci e vincolanti per le parti. La registrazione del preliminare è un adempimento fiscale da assolvere entro 20 giorni dalla stipula e in caso di ritardo vengono applicate le dovute sanzioni. Da un punto di vista civilistico, se le parti desiderano svincolarsi possono farlo di comune accordo altrimenti, se a volersi ritirare è una soltanto, dovranno essere addotti motivi precisi e tenute in considerazione le eventuali somme, variabili caso per caso, a proprio carico. Evitare il fai-da-te è sempre la scelta migliore quindi, meglio consultare il proprio agente immobiliare di fiducia e, in caso servisse, un avvocato.
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PRIMA CASA E DEBITI ESATTORIALI: LA CASSAZIONE RIBADISCE IL PRINCIPIO DI IMPIGNORABILITA'. La Corte di Cassazione (*) ha confermato che l’unico immobile adibito ad abitazione principale, purché non di lusso, è impignorabile dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). Ma attenzione: questa tutela si applica solo ai debiti esattoriali. I creditori privati, come banche, finanziarie o condominio, possono invece procedere al pignoramento, seguendo le disposizioni di legge. Ecco i criteri per l’impignorabilità: - l'immobile deve essere l’abitazione principale del debitore; - non può rientrare nelle categorie catastali di lusso (A/8 o A/9); - il debito esattoriale non deve superare i 120.000,00 euro; - deve esserci un'ipoteca iscritta da almeno sei mesi. Anche la Cassazione, quindi, riconosce l'esigenza di protegge i cittadini contro l’eccessiva aggressività fiscale, garantendo equilibrio tra il diritto alla casa e la necessità di riscuotere i crediti pubblici (*ordinanza n. 32759/2024).
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