Dalla parte di Peppa Pig.
Anche il Tribunale UE si è schierato a favore del noto personaggio amato da milioni di bambini. Perlomeno nella decisione del 21 marzo scorso con la quale ha riconosciuto i diritti di Entertainment One e Astley Baker Davies sul marchio che riproduce la famosa maialina con la scritta “Peppa Pig” nei confronti del marchio successivo richiesto da Xianhao Pan riproducente un tapiro dal nome “Tobbia” (sentenza del 21 marzo 2019, Xianhao Pan conyro Euipo, T‑777/17).
La Corte ha infatti ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra i due segni in quanto i due marchi in conflitto sono simili e i prodotti rivendicati da entrambi (capi di abbigliamento) identici.
In particolare, per il Tribunale UE dal punto di vista visivo i due segni sono simili nella misura in cui rappresentano un’illustrazione di un animale antropomorfo (un maiale) con la stessa forma di testa e gli stessi elementi nello stesso modo, “vale a dire le orecchie, gli occhi, entrambi situati sullo stesso lato del viso, le guance, rappresentate da un forma circolare, la bocca, con la stessa forma sorridente, e le narici”; nonostante alcune differenze - l’elemento figurativo nel segno Peppa Pig è rappresentato in bianco e nero, con un vestito, mentre l’elemento figurativo nel segno Tobbia è rappresentato in pantaloni gialli, blu, rossi e rosa con pantaloni; inoltre l’animale nel marchio anteriore ha una coda, mentre quello nel segno controverso non lo fa e le loro braccia non sono disposte nello stesso modo - tali differenze non sono in grado di superare le somiglianze, anche alla luce del fatto che “il consumatore medio normalmente percepisce un marchio nel suo insieme e non effettua un’analisi dei suoi vari dettagli”.
Da un punto di vista fonetico, la Corte ha valutato sussistere una certa correlazione tra l’elemento “Peppa” nel segno anteriore e l’elemento “Tobbia” nel marchio contestato, “nel senso che entrambi questi elementi sono parole bisillabiche contenenti il ripetizione di una forte consonante, vale a dire la consonante "p" nel marchio anteriore e la consonante "b" nel marchio contestato”, mentre da un punto di concettuale ha ritenuto che il consumatore medio assocerebbe immediatamente i segni in questione a un maiale e “il pubblico avrebbe identificato gli elementi “Peppa” e “Tobbia” come nomi propri”.+
La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e un basso grado di somiglianza tra prodotti o servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (giurisprudenza costante: tra gli altri, sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C 39/97, del 24 marzo 2011 Ferrero / UAMI, C 552/09 P, e del 3 maggio 2018, Laboratoires Majorelle contro Euipo - Jardin Majorelle, T 429/17, non pubblicata). Per quanto riguarda l’importanza attribuita alle varie somiglianze, la Corte ha evidenziato come, per i capi di abbigliamento, la somiglianza visiva rivesta un’importanza particolare “poiché si riconosce che, in generale, l'acquisto di indumenti comporta un esame visivo dei marchi (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2015, Alpinestars Research / UAMI - Tung Cho e Wang Yu (A ASTER), T 521/13, non pubblicato, EU: T: 2015: 474, paragrafo 60 e la giurisprudenza citata)”; e ciò indipendente dal fatto che le vendite avvengano nei negozi self-service o meno.
E su tali presupposti il Tribunale UE ha quindi confermato i diritti su Peppa Pig e confermato la nullità della domanda di registrazione di Tobbia.
Il presente contributo costituisce un estratto del gruppo su Linkedin “TIP TAP – Thoughts in Intellectual Property and Art Protection” del Dipartimento di diritto della proprietà intellettuale di Negri-Clementi Studio Legale Associato.