Moon Boots; l’arte ai piedi. Lo (ri)dice anche il Tribunale.
I Moon Boots, i famosi ed iconici doposcì, sono un’opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore. Lo ha recentemente ribadito il Tribunale di Milano (sentenza n. 493 del 25 gennaio 2021), richiamando la precedente sentenza, dello stesso segno, emanata qualche anno fa sempre dallo stesso tribunale (sentenza n. 8628 del 12 luglio 2016).
La tutela autoriale di un’opera di design discende dal riconoscimento del “valore artistico” (secondo quanto espressamente previsto dalla legge sul diritto d’autore tali opere), che dovrà essere constatato caso per caso dal giudice, il quale, “arrogarsi il compito di stabilire l’esistenza o meno in una determinata opera di un valore artistico” (secondo quanto evidenziato nella sentenza in commento), per tale valutazione dovrà basarsi, nella maniera più oggettiva possibile, sulla “percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e nell'acquisto di un bene economico dall'altro” (così la sentenza).
In tal prospettiva, il Tribunale ha ribadito come si possa (rectius, si debba), “dare rilievo - al fine di riconoscere una positiva significatività della qualità artistica di un'opera del design - al diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell'appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici o comunque della capacità dell’autore di interpretare lo spirito dell’epoca, anche al di là delle sue intenzioni e della sua stessa consapevolezza, posto che l’opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto delle capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto”.
L’attribuzione demandata al giudice non concretizza un giudizio del “valore artistico” ex post, acquisito a distanza di tempo, bensì “un apprezzamento che contestualizzi l’opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale”, che “non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, [ma] va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista (così Cass. 7477/17)”.
Applicando tali criteri il Tribunale ha riconosciuto quindi nei modelli dei Moon Boots la qualità di opera del design industriale ai sensi della legge autore (e, in particolare, del n. 10 del co. 1 dell’art. 2), evidenziando a tale fine tutti gli elementi e le circostanze che testimoniavano già all’epoca la considerazione che tale prodotto e le sue peculiari forme avevano assunto da parte di ambienti culturali ed artistici nonché del mondo del design, ribaditi anche di recente con l’inserimento delle calzature in questione nell’ambito del Triennale Design Museum di Milano nel 2016 nonché nell’esposizione permanente del Metropolitan Museum of Modern Art (MOMA) nel 2018.
Ribadito che i Moon Boots sono opere tutelate dalla legge autore, il Tribunale ha riconosciuto una effettiva interferenza di tali modelli con quelli realizzati con il marchio “Chiara Ferragni” oggetto del giudizio, di cui riprendono sostanzialmente le forme, senza che tale circostanza risulti in alcun modo compromessa dal fatto che i prodotti contestati presentano una colorazione particolare (glitter) o i marchi della nota influencer e che le modifiche apportate potessero costituire una (lecita) elaborazione creativa.
Sul tema il Tribunale ha peraltro ricordato come “in tema di diritto d’autore, l’elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest’ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un’elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo. Ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell’impresa, ma la riproduzione illecita di un’opera da parte dell’altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l’opera originaria (così Cass. 9854/12)”.
Come abbiamo visto non è la prima volta che un Tribunale riconosce il valore artistico (e la conseguente tutela) dei Moon Boots. La sentenza è tuttavia ricorribile in appello e il giudizio potrebbe essere rivisto. Staremo a vedere.
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Il presente contributo costituisce un estratto del blog “TIP TAP – Thoughts in Intellectual Property and Art Protection” disponibile su Linkedin e Facebook.
IP Attorney at Spheriens
3 anniIl “valore artistico” non può tramontare!