I contrasti giurisprudenziali che il D.L. n. 46/2017 (c.d. decreto Minniti) "ricompone"
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I contrasti giurisprudenziali che il D.L. n. 46/2017 (c.d. decreto Minniti) "ricompone"

Protezione internazionale - Forma dell’appello ordinanza pronunciata ex art. 702bis c.p.c. e art. 19 D.Lgs. 150/2011 come modificato ex art. 27 co. 1 lett. f, D.Lgs. 142/2015 – Ricorso

Art. 21 disp. transitorie D.L. 17/02/2017 c.d. decreto Minniti (convertito con modificazioni dalla Legge 13/04/2017 n. 46)

Una recente pronuncia della Corte d’Appello de L’Aquila (pubblicata il 05/04/2017 CdA l'Aquila sent 570/2017), chiamata a pronunciarsi sull’appello avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso avanzato in primo grado ex art. 35 co. 2 D.Lgs. 150/2011 e art. 19 D.Lgs. 150/2011 contro il parere della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale che aveva negato la protezione, affronta in via preliminare la questione della forma introduttiva dell’appello. In particolare, la Corte ripercorre il contrasto giurisprudenziale sulla forma del gravame proposto ex art. 19 del D.lgs. 150/2011. Sul punto, in senso favorevole all’introduzione dell’appello con citazione, la sentenza citata richiama l’importante decisione della Suprema Corte di Cassazione (Sez. Unite n. 2907/2014) a giudizio della quale l’art. 19 D.Lgs. 150/2011 non prevede una disciplina speciale del giudizio sommario di cognizione e considera la citazione la forma dell’atto di appello avverso le ordinanze che definiscono i procedimenti svolti in primo grado ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c..

La Corte d’Appello de L’Aquila si discosta dal ragionamento svolto dalla Suprema Corte, aderendo all’opposto orientamento formatosi sul punto e che si riteneva superato con la citata sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite del 2014, motivando che l'intervenuta modifica dell’art. 19 D.Lgs. 150/2011 (in particolare commi 9 e 9 bis) operata dall’art. 27 co. 1 lett. f D.Lgs. 142/2015 (a norma del quale “in caso di rigetto, la Corte d’Appello decide sull’impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso”) vale a confermare che anche prima di detto intervento normativo sull'art. 19 che ora esplicitamente si riferisce al deposito del "ricorso", l’interpretazione della norma citata nella previgente formulazione avrebbe dovuto condurre a ritenere il ricorso la forma dell’impugnazione dell’ordinanza pronunciata ex artt. 702bis c.p.c. e art 35 D.Lgs. 150/2011. Ad avviso della Corte, infatti, l’intervento normativo nel senso indicato rappresenta un segnale del legislatore consapevole del contrasto sorto sul punto.

La sentenza merita un’attenta lettura. Si segnala però che potrà riguardare solo le cause ed i procedimenti giudiziari sorti anteriormente al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del c.d. decreto Minniti, vale a dire il D.L. 17/02/2017 n. 13 contenente “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché misure per il contrasto dell’immigrazione illegale”, convertito con modificazioni dalla Legge 13/04/2017 n. 46; cfr. art. 21 disp. transitorie. La riforma in questione, infatti, tra le altre modifiche introdotte nelle procedure di richiesta di asilo e protezione internazionale, ha abolito il secondo grado di giudizio, vale a dire l'impugnazione dinanzi la Corte d'Appello dell'ordinanza del Tribunale che si pronuncia sul ricorso (ex art.19 D.Lgs. 150/2011) avverso il parere della Commissione che valuta la richiesta di asilo e protezione, prevedendo il ricorso diretto in Cassazione. In tal senso, dunque, può ritenersi superato il problema processuale della forma dell'appello che, in ogni caso, la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila ritiene risolto in ragione delle modifiche apportate all'art. 19 cit. dall'art. 27 co. 1 lett. f, D.Lgs. 142/2015.

Avv. Paola Vitaletti

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