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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

Coaching e formazione professionale

Pisa, Italia 8.770 follower

Ha come obiettivi la ricerca e lo studio dell'evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia.

Chi siamo

Ha come obiettivi la ricerca e lo studio dell'evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia, nonché la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito, formazione e aggiornamento professionale. Ha un proprio statuto, una rivista quadrimestrale (Osservatorio sul diritto di famiglia), una newsletter settimanale, un proprio programma formativo, un Comitato direttivo e un coordinamento nazionale del quale fanno parte i presidenti delle sezioni territoriali, una Scuola Centrale di formazione. Riunisce i propri associati in periodici incontri formativi territoriali e in un forum nazionale all'anno. Per l'iscrizione all'associazione gli interessati possono prendere contatto direttamente con il presidente della sezione che fornirà anche tutte le informazioni sulle iniziative locali e sull'associazione.

Sito Web
https://www.osservatoriofamiglia.it
Settore
Coaching e formazione professionale
Dimensioni dell’azienda
2-10 dipendenti
Sede principale
Pisa, Italia
Tipo
Non profit

Località

Dipendenti presso Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

Aggiornamenti

  • L'assegno divorzile, oltre ad avere una eventuale componente assistenziale deve essere anche adeguato, sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. La prova presuntiva - idonea a fondare il criterio compensativo-perequativo - è fondata, in tale prospettiva, proprio sul divario economico tra i due coniugi che, se non può legittimare il criterio assistenziale, quando la moglie è autosufficiente, è un fatto idoneo a fondare la prova presuntiva del contributo dato dalla medesima alla crescita del patrimonio comune e dell'altro coniuge, il che - in un'ottica di giustizia distributiva all'interno della famiglia - giustifica l'assegno divorzile, pure in assenza di un sacrificio professionale da parte della moglie. https://lnkd.in/d2z_uiBw

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  • La definitività dei provvedimenti adottati in sede di divorzio, anche con riferimento all'assegno divorzile, va intesa come assistita da un giudicato rebus sic stantibus, per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato. Una volta accertata, di fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili al momento della decisione. https://lnkd.in/d68Vqs8B

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  • Successione. Il giudice d'appello non è obbligato a disporre la mediazione, neanche nelle materie obbligatorie - Cass. Civ., Sez. II, sent. 1 marzo 2025 n. 5474 ci L'apertura della successione non comporta l'automatico trasferimento dell'eredità a favore di coloro che sono chiamati a divenirne titolari poiché l'acquisto dell'eredità in capo ad essi dipende da una loro manifestazione di volontà che si perfeziona mediante l'accettazione. In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2. https://lnkd.in/eZGu_s4Y

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  • Con la sentenza di divorzio viene meno il diritto di abitazione della casa coniugale non assegnata al coniuge. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 20 marzo 2025, n. 7425 Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della casa familiare ad uno di loro; pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di separazione, che sia anche comproprietario dell'immobile, qualora la sentenza di divorzio non ne preveda l'assegnazione, non ha più diritto all'utilizzo esclusivo del bene. https://lnkd.in/eurNtQfx

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  • E’ da ritenersi nulla ex art. 1418 c.c. la clausola statutaria che impedisca in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto tra un socio e un non socio o in caso di convivenza more uxorio, di pattuire condizioni che prevedano l'assegnazione della casa coniugale al coniuge o al convivente non socio della Cooperativa. Infatti, lo scopo mutualistico perseguito dalla assegnataria continua ad essere con evidenza perseguito anche mediante la permanenza nell'abitazione, senza soluzione di continuità, da parte dei soggetti più deboli (i figli minori) ai quali l'ordinamento riconosce una speciale tutela nel momento della crisi familiare. Pertanto, nel rapporto di godimento di alloggio adibito a residenza familiare assegnato al socio di cooperativa edilizia di categoria con finalità mutualistica, succede ex lege, in caso di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale, alle stesse condizioni, il coniuge assegnatario del diritto di godimento sulla casa coniugale. https://lnkd.in/dXNe9MBR

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  • Ai fini dell’acquisto dell’eredità ai sensi dell’art. 485 c.c., il possesso richiesto dalla disposizione non deve riferirsi necessariamente all’intero relictum ma può avere a oggetto anche uno solo dei beni ereditari, purché il delato sia consapevole della sua provenienza ereditaria. L’acquisto dell’eredità ex art. 485 c.c. può dedursi da altre circostanze, in particolare dal fatto che i successibili della de cuius, siano nel possesso un’automobile di esclusiva proprietà della defunta dapprima usata e, in un secondo momento, rottamata da parte di chi ne abbia la detenzione. https://lnkd.in/dShdcCw6

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