📢Secondo il #TribunaleDiVenezia la descrizione costituisce strumento avente natura cautelare solo in senso lato, in quanto è funzionale non alla tutela diretta del diritto della parte richiedente, ma alla tutela del suo diritto alla prova da esercitare in un successivo processo. ➡️ Poiché lo strumento non comporta la sottrazione alla controparte di disponibilità della sua sfera giuridica, comportando solo acquisizione di informazioni, che vengono trattate sotto controllo giudiziale, e che soprattutto saranno trattate nel merito, è evidente che il requisito del fumus boni iuris, destinato a più approfondita trattazione nel merito, può arrestarsi, ai fini della descrizione, alla verifica della sussistenza di titoli di privativa e della verosimiglianza della violazione, alla luce degli elementi che parte ricorrente, secondo diligenza, può acquisire nella sua posizione di extraneus alle attività produttive e commerciali di controparte. ⚠️Quanto al periculum in mora, anche questo aspetto deve muovere dalla considerazione della funzionalità della misura alla tutela giudiziale del diritto, la quale può essere sempre attivata entro i termini di validità della privativa e/o di prescrizione del diritto al risarcimento. ⚖️L’istanza cautelare aggiuntiva (inibitoria con penale) proposta per la prima volta all’udienza, si pone come domanda cautelare nuova e inammissibile: nonostante l’assenza di preclusioni nel procedimento cautelare, il principio per cui la domanda determina il perimetro del procedimento non può essere travalicato. 🖋Massima a cura di Raffaella Gambardella. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Industriale https://lnkd.in/dMcgeNYD
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Il sito Giurisprudenza delle Imprese si pone l’obiettivo di mettere a disposizione con la massima tempestività tutte le sentenze, i provvedimenti e gli altri materiali dei Tribunali delle Imprese di Milano, Roma, Bologna, Genova, Venezia, Napoli, Catania, Palermo, Catanzaro e Torino. Tutti i provvedimenti sono scaricabili in formato “.pdf” e riproducono il testo dei provvedimenti depositati in cancelleria. Il progetto è realizzato a cura dell'Associazione Disiano Preite. Il fondatore e responsabile scientifico è il prof. Paolo Flavio Mondini.
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📍Per il #TribunaleDiVenezia in base agli artt. 75 e 652 c.p.p. il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile è improntato ai principi di autonomia e separazione e la regola generale è che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l’azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale, in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto. 📖Affinché detta regola possa trovare applicazione è, dunque, necessario che vi sia, non solo, una effettiva coincidenza per petitum e causa petendi tra le due azioni, ma, soprattutto, che vi sia identità di soggetti. ➡️Solo in siffatta ipotesi può, infatti, trovare applicazione la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c. Sospensione necessaria che viene, altresì, in rilievo, in base a quanto dispongono gli artt. 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile, il che presuppone necessariamente ai sensi dell’art. 2909 c.c. l’identità di soggetti. 🖋Massima a cura di Gabriele Azoti. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario https://lnkd.in/d74DKh9N
Sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. e rapporto con il giudizio penale – Giurisprudenza delle imprese
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🔊Il #TribunaleDiVenezia ha ribadito che ove l’azione esercitata concerna l’inadempimento contrattuale, l’attore è onerato di allegare non solo l’inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell’onere di allegazione. L’inadempimento non deve essere allegato in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. 🔔Massima a cura di Gabriele Azoti. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario https://lnkd.in/dh-pKdTp
L’onere della prova in caso di inadempimento contrattuale – Giurisprudenza delle imprese
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🔔Per il #TribunaleDiVenezia rientrano nel novero delle delibere nulle, in quanto aventi un oggetto illecito ex art. 2379 c.c., le delibere con cui risulta approvato un bilancio non conforme ai principi di cui all’art. 2423 c.c., ovvero in violazione di tutte le altre norme dettate in materia di bilancio. Trattasi, infatti, di norme imperative inderogabili, poste a tutela di interessi generali che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. ➡️Non è, tuttavia, sufficiente per l’impugnante far valere un generico interesse al rispetto della legalità, laddove impugni per nullità una delibera assembleare, ma è necessaria l’allegazione di un’incidenza negativa nella sfera giuridica del soggetto agente delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale. 🔎Pertanto, la qualità di socio non è requisito necessario, essendo legittimato qualsiasi soggetto, purché titolare di un interesse concreto ed attuale all’impugnativa, interesse che deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione. ⚖️Massima a cura di Gabriele Azoti. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario https://lnkd.in/dbqtgXuc
Sulla legittimazione a impugnare il bilancio per violazione dei principi di verità e chiarezza – Giurisprudenza delle imprese
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🔊Per il #TribunaleDiVenezia alla luce dell’art. 2484, co. 1, m. 2, c.c., sussiste una causa di scioglimento per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale solo quando l’impossibilità è oggettiva e assoluta, per ragioni di fatto o di diritto, e non quando non vi sia interesse della liquidatela al proseguimento della vita sociale; ipotesi, questa, che potrebbe verificarsi per le più varie ragioni di opportunità o convenienza. Pertanto, anche il fatto che la società sia stata inattiva per diverso tempo, che non risulti alla liquidatela provvista di mezzi e di personale e che la liquidatela non intenda provvedervi, e quindi non vi sia neppure interesse al realizzo economico delle quote, o che si temano illeciti di terzi non dà luogo a impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. 📍Massima a cura di Alessio Faggiano. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario https://lnkd.in/dYZCYSNw
Sullo scioglimento della società per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale – Giurisprudenza delle imprese
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📢Secondo il #TribunaleDiVenezia perché possano essere emessi provvedimenti ex art. 2409 c.c. non è necessario fornire una prova rigorosa della sussistenza delle problematiche denunciate nella loro materialità, ma è sufficiente l’allegazione e la dimostrazione dell’esistenza di indizi oggettivi che rendano verosimile la denuncia e che vadano al di là del mero sospetto; dunque, va escluso che il tribunale possa giudicare e assumere provvedimenti sulla base di mere supposizioni e/o su rilievi critici totalmente indimostrati. 💡Le condotte denunciate devono costituire irregolarità, per tali intendendosi azioni o omissioni degli amministratori che comportino una violazione delle norme civili, penali, tributarie o amministrative o dello statuto o comunque delle regole di prudenza, diligenza o di corretta amministrazione e conservazione del patrimonio sociale. Conseguentemente, non sarebbe denunciabile la mera inopportunità delle scelte dell’amministratore (c.d. business judgment rule), posto che non si sia al cospetto di operazioni manifestatamente illogiche, irragionevoli o imprudenti oppure compiute in conflitto di interessi. 🖋Massima a cura di Alessio Faggiano. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario https://lnkd.in/dHSCgf3N
Requisiti per l’emissione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c. – Giurisprudenza delle imprese
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📌 Nella pronuncia che si pubblica il #TribunaleVenezia ritiene sussistente lo storno illecito di clientela di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., avendo accertato, in particolare, che la convenuta, dopo aver lecitamente acquisito determinati clienti per effetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, aveva risolto detto contratto a soli 8 mesi dalla stipula, continuando però ad erogare i propri servizi alla medesima clientela («La tempistica su enunciata ed il fatto che Smartgrid365 non si sia affatto adoperata a ridosso della data della scadenza dei contratti con i clienti per il loro rinnovo in seno al ramo d’azienda affittata ma li abbia, di converso, salvo alcuni, acquisiti “in proprio” erogando ai clienti acquisiti il servizio pressoché senza soluzione di continuità, è indicativa del fatto che la acquisizione “in proprio” della clientela è avvenuta grazie alle informative di tipo commerciale contrattuale e di conoscenza delle esigenze di detta clientela acquisite “lecitamente” nel corso del rapporto di affitto di ramo d’azienda ma poi utilizzate “scorrettamente ” e slealmente in proprio e a proprio vantaggio per sottrarre la clientela de qua al ramo di azienda; non si è trattato di un isolato e sporadico passaggio di un cliente bensì di attività che ha riguardato una pluralità di contratti indicati nell’ allegato B configurandosi così lo storno illecito di cui all’art 2598 n. 3 cc»). ✋Elisa Maria Babbini ha massimato il provvedimento. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Industriale #TribunaleVenezia #ConcorrenzaSleale #Risarcimento https://lnkd.in/dZUZZ-WS
Concorrenza sleale: condotte non tipizzate e appropriazione illecita del risultato di mercato del concorrente
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📃 Il #TribunaleVenezia, in tema di liquidazione della quota del socio defunto di società di persone, osserva che: ✅ "la morte del socio produce, come effetto ex lege, lo scioglimento del rapporto tra tale socio e la società, con conseguente obbligo di liquidazione della quota. Una volta che il socio superstite abbia optato per l’offerta agli eredi della liquidazione della quota appartenuta al defunto secondo le modalità previste dall’art. 2289 c.c., il diritto di credito degli eredi del socio deceduto è indifferente alle successive vicende della società"; ☑️ "la liquidazione deve essere fatta dalla società, che è l’unico debitore. La società di persone, infatti, ancorché priva di personalità giuridica, è dotata di autonoma soggettività giuridica, quale autonomo centro di imputazione di rapporti attivi e passivi"; ✅ "l’onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento. Spetta pertanto al socio superstite dimostrare quale fosse la situazione patrimoniale, nel giorno in cui si è verificato il decesso, mediante la produzione in giudizio delle scritture contabili della società"; ☑️ "sia nel caso della valutazione della quota del socio receduto sia dell’erede del socio defunto il legislatore si premura di assicurare che la stima sia il più aderente possibile al suo valore di mercato. Occorre allor distinguere tra la libera negoziabilità della quota, per la quale possono venire in gioco il premio di maggioranza o lo sconto di minoranza, e la valutazione della quota in caso di recesso. Nel valutare la quota si dovrà così ricavare il valore della stessa con un semplice calcolo proporzionale"; ✅ "l'obbligazione nascente dal disposto di cui all'art. 2289 cod. civ., avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, ha natura di debito non già di valore, bensì di valuta, soggetto, pertanto, al principio nominalistico di cui all'art. 1277 cod. civ.". 👉 Pier Paolo Avanzini ha massimato il provvedimento. ➡️ Editor del post: Andrea D'Amico. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario #TribunaleVenezia #LiquidazioneQuota #SocioDefunto #SocietàDiPersone https://lnkd.in/dQvijMDd
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❓ Può un terzo in bonis eccepire la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui però sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l’apertura del concorso? 🔎 Risponde al quesito il #TribunaleVenezia, con pronuncia massimata da Pier Paolo Avanzini. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario #TribunaleVenezia #Compensazione #Fallimento https://lnkd.in/drJ7gDKB
Limiti operativi della compensazione di un rapporto debito-credito nei confronti del fallimento – Giurisprudenza delle imprese
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📌 Il #TribunaleVenezia, tra le altre cose, osserva che un insieme rilevante di operazioni distrattive, provate in fumus, sia "idoneo a costituire fondamento dell’apprezzamento di periculum in mora. La incuranza dell’interesse sociale, manifestata dalle distrazioni operate nella vigenza della carica gestoria, e dalla stessa pervicacia nel ritenerle giustificate sulla base di un allegato accordo fra soci, fa ritenere che la reclamante non provvederebbe diligentemente a conservare il proprio patrimonio a garanzia del proprio debito verso di essa. In tale contesto il divario fra debito e patrimonio assume natura di elemento di ulteriore pericolo, data la prospettiva, che grava sulla reclamante, di assorbimento dell’intero proprio patrimonio nella soddisfazione della creditrice, della cui salute patrimoniale, pur nella sua veste gestoria, si era invece disinteressata. E’ del tutto irrilevante in contrario il volontario apporto fatto in conto futuro aumento di capitale, particolarmente laddove tale apporto è stato indebitamente trattato, dalla stessa versante, come un ammontare liberamente attingibile. L’assenza di prova di atti distrattivi da sola non basta ad escludere il pericolo". ✋ Francesco Calosso ha collaborato ai fini della pubblicazione del provvedimento. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario #TribunaleVenezia #SequestroConservativo #AzioneDiResponsabilità https://lnkd.in/dngFTnt8
Reclamo avverso l’ordinanza cautelare di sequestro conservativo ante causam – Giurisprudenza delle imprese
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