La firma del CCNL Coop è importante, non tanto per i numeri che coinvolge (oltre 60.000 dipendenti, 1,8 miliardi di retribuzioni e oneri sociali versati, oltre il 90% di contratti di lavoro a tempo indeterminato) ma per due ragioni fondamentali. Innanzitutto perché nel panorama delle relazioni industriali italiane e per la cultura che permea il sistema cooperativo, è ritenuto uno dei più rispettosi del ruolo della parti sociali. Il secondo è che i temi che lo caratterizzano sono, in buona parte, gli stessi che coinvolgono le imprese che aderiscono a Federdistribuzione.
L’accordo, che avrà vigenza fino al mese di marzo 2027, prevede un aumento retributivo a regime di 240 euro lordi al quarto livello ed una indennità una tantum di 350 euro riparametrati e riproporzionati per tutte le posizioni. Essendo un testo che taglia trasversalmente le attività del mondo cooperativo tratta argomenti che, in altre situazioni sono coperte dalla contrattazione di secondo livello. È comunque interessante sottolineare ciò che prevede (il testo completo è sul blog):
– misure di contrasto alle molestie sessuali nell’ambiente di lavoro, nonché ad ogni forma di violenza morale e persecuzione psicologica;
– possibilità di prorogare il congedo indennizzato dall’INPS per donne vittime di violenza di 90 giorni di ulteriori 90 giorni a carico delle imprese;
– riconoscimento del II° livello per i farmacisti abilitati allo svolgimento dell’attività e per gli optometristi laureati in ottica e optometria con abilitazione;
– previsione di una Commissione per la riforma del sistema dell’inquadramento;
– franchising ed appalti più selettivi, poiché saranno oggetto di un confronto strutturato fra imprese e sindacati, nonché condizionati all’applicazione, rispettivamente, di CCNL somministrazione a tempo determinato) per le causali specifiche e ben delineate che sono state pattuite (festività natalizie, pasquali, nuove aperture e sostituzione ferie), per la durata ragionevole (massimo 24 mesi) connesse alle predette causali e, da ultimo, per il tetto massimo di utilizzo di tali figure del 13% dell’organico di singola unità produttiva, che è di gran lunga inferiore rispetto a quanto previsto dalle norme di legge in materia;
– innalzamento dell’indennità annuale per i part-time con clausole elastiche (da 120 € a 155 € all’anno);
– implementazione delle tutele garantite per legge per congedi di maternità, parentali, deigenitori e di paternità;
– un mese di astensione facoltativa dal lavoro retribuito con la stessa indennità prevista dalla legge per agevolare il reinserimento della madre lavoratrice al lavoro;
– congedo non retribuito di 30 giorni continuativi per ricongiungimenti familiari a beneficio dei lavoratori in possesso di permesso di soggiorno;
Spero che questo ulteriore passo in avanti solleciti il buon senso necessario e porti alla firma anche il CCNL di Federdistribuzione.
https://bit.ly/3PDN4Q0
Impiegata presso Carrefour
3 mesiCongratulazioni!