Azione revocatoria e questioni di giurisdizione / Mediazione obbligatoria ma non troppo: la parola alla Cassazione

Azione revocatoria e questioni di giurisdizione / Mediazione obbligatoria ma non troppo: la parola alla Cassazione

In questa edizione sanremese della Newsletter vi presento due recenti pronunce della Cassazione di rilevanza processuale.

1) Cass. n. 3304 del 5 febbraio 2024

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Si tratta di una ordinanza interlocutoria, con cui la III sezione ha rimesso alle Sezioni Unite una interessante questione in materia di giurisdizione.

In primo grado, una moglie aveva chiesto la revocatoria ex art. 2901 cc nei confronti di un atto di disposizione del marito. La peculiarità della fattispecie è che il marito-debitore era il Sindaco di un Comune e l'atto di cui veniva chiesta la revoca era la rinuncia all'indennità di carica di Sindaco recepita da delibera comunale, con conseguente acquisizione dell'emolumento al patrimonio del Comune.

Sindaco e Comune, convenuti in giudizio, avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ma Tribunale di Forlì e Corte d'appello di Bologna avevano respinto tale eccezione, accogliendo la domanda nel merito.

Il Comune, avanti al giudice di legittimità, ha insistito nella sua contestazione della giurisdizione ordinaria, sotto una pluralità di profili, prospettando la giurisdizione del giudice amministrazione. Di particolare interesse, il dubbio se un'azione revocatoria possa avere ad oggetto una delibera comunale e quello se l'atto di rinuncia all'indennità di Sindaco possa qualificarsi come una donazione o, piuttosto, come atto avente finalità politica.

La III Sezione, rilevato che il ricorso sollevava una questione di giurisdizione priva di specifici precedenti, ha rimesso la causa alle Sezioni Unite, non sussistendo i presupposti dell'art. 374, comma 1 cpc, per la decisione in materia di giurisdizione da parte della Sezione semplice.

Sarà interessante leggere come le Sezioni Unite risolveranno questa invero peculiare fattispecie. Il dubbio sulla giurisdizione, in effetti, non è peregrino e la questione merita qualche approfondimento.

§§

2) Cass., Sez. Unite, n. 3452 del 7-2-2024 (ovvero: mediazione sì, ma senza esagerare).

Mediazione

In sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc, le Sezioni Unite sono state chiamate a stabilire se, ai sensi dell'art. 5 del d. legisl. 4 marzo 2010, n. 28, sussista l'obbligo di provvedere alla mediazione in caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, ove la mediazione sia stata già ritualmente effettuata, anteriormente alla prima udienza, in relazione alla sola domanda principale.

Le Sezioni Unite fanno iniziare il loro ragionamento da un'analisi della diversa natura delle domande riconvenzionali proponibili, richiamando e analizzando la distinzione tra domanda riconvenzionale collegata all'oggetto della lite e domanda riconvenzionale ad essa eccentrica, salvo giungere a concludere che, ai fini della questione da risolvere, tale distinzione sia priva di rilevanza.

Il primo argomento delle Sezioni Unite, ovvero il silenzio della legge rispetto all'assoggettamento alla condizione di procedibilità anche della domanda riconvenzionale, non appare invero insuperabile: in effetti, se la domanda riconvenzionale è l'equivalente funzionale della domanda principale, a ruoli invertiti tra convenuto e attore, sembra agevole concludere che anche il convenuto, con la riconvenzionale, faccia valere un (proprio) diritto in giudizio.

Le Sezioni Unite passano poi ad analizzare la funzione della mediazione (e della relativa condizione di procedibilità) come strumento deflattivo del contenzioso. In quest'ottica, rispetto alla riconvenzionale "non eccentrica", si osserva che la mediazione è già stata esperita inutilmente rispetto alla domanda principale, soddisfacendo così la condizione di procedibilità.

Di particolare interesse il rilievo che la mediazione obbligatoria si collega non alla domanda in quanto tale, ma al processo ormai pendente e che imporre la mediazione sulla domanda riconvenzionale, una volta instaurato il processo, non realizzerebbe il fine di operare da "filtro" al processo. Con notevole pragmatismo, insomma, la Corte sembra mettere sullo sfondo la funzione della mediazione come strumento di soluzione conciliata di una lite da valorizzare in quanto tale. Fallita la mediazione sulla domanda principale e instaurato il processo, in altre parole, il danno è fatto e tornare in mediazione sulla riconvenzionale sarebbe contrario all'economia processuale e allo scopo deflattivo perseguito, avendo l'istituto "esclusive finalità di economia processuale". Come dire, niente idealismo, qui si devono solo evitare i processi...

Rispetto alle riconvenzionali eccentriche, le Sezioni Unite prospettano anche la necessità di rispettare i principio della certezza del diritto, che si opporrebbe "alla causazione di ulteriore contenzioso sul punto", alla luce delle difficoltà qualificatorie sorte con riferimento alle normative in cui la legge espressamente prevede l'obbligo della mediazione anche per le riconvenzionali (ad esempio, nel processo agrario). Anche qui la Corte è molto pragmatica: in sostanza, poiché è difficile distinguere le riconvenzionali "assorbite" nella mediazione già svoltasi da quelle che invece ne sono escluse, è opportuno, trattare tutte le riconvenzionali allo stesso modo, evitando "forzature" cui (mea, anzi sua culpa) neppure la Corte "è rimasta immune".

Il principio della ragionevole durata del processo è l'ultimo argomento utilizzato dalla Corte a supporto della sua decisione. Al riguardo, le Sezioni Unite mettono in guardia contro "l'eccesso di mediazione", con un'attenta analisi della giurisprudenza costituzionale in materia di compatibilità tra diritto di azione e mediazione obbligatoria.

Della mediazione, insomma, non si deve abusare. Fallita la mediazione sulla domanda principale, nel prosieguo del giudizio, la funzione conciliativa può essere svolta direttamente dal giudice. Non serve invece ripetere il tentativo di mediazione per la riconvenzionale eventualmente proposta, a prescindere dal suo contenuto.

Il principio di diritto infine enunciato dalle Sezioni è perentorio: la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d. legisl. 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali (fermo il compito del mediatore di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti e del giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per tutto il corso del processo e ove possibile).

Sorge il dubbio se vi siano ipotesi che restano fuori dal perimetro di un principio di diritto così netto, ma enunciato con riferimento a una situazione ben precisa: ovvero la proposizione di domanda riconvenzionale dopo il fallimento della mediazione sulla domanda principale.

Diverso è il caso, ad esempio, dell'atto introduttivo che contenga, oltre a domande per cui la mediazione è già stata tentata, altre domande "nuove" per cui la mediazione è a sua volta prevista come condizione di procedibilità.

Ulteriormente diversa, poi, l'ipotesi in cui la domanda principale non sia "condizionata" alla mediazione ma la riconvenzionale sì.

La lettura pragmatica e restrittiva della mediazione obbligatoria oggi proposta dalle Sezioni Unite, peraltro, appare estendibile anche a queste ipotesi: anche qui, in effetti, il processo è già stato instaurato e non prospetta (più) questioni di procedibilità per le domande per cui la mediazione è già fallita (prima ipotesi) o non era obbligatoria (seconda ipotesi). Rispetto a tali domande, dunque, richiedere un (ulteriore) tentativo di mediazione appare contrario all'economia processuale e al principio di ragionevole durata del processo. Un'eventuale conciliazione "globale" potrebbe poi sempre essere sempre tentata dal giudice.

Rispetto alla prima ipotesi qui considerata, d'altro canto, l'estensione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite potrebbe prospettare forme di "mediation shopping": tentando cioè la mediazione solo per la domanda di valore più modesto (e dunque con costi inferiori), per poi arricchire il thema decidendum con la proposizione in giudizio anche di altre domande di valore più elevato.

Restiamo, dunque, in attesa di sviluppi.




Gianluca MONOPOLI

Avvocato - Presidente di 9 Consorzi obbligatori per la Ricostruzione - Mediatore accreditato ex D.Lgs. 28/10

1 anno

Estremamente interessanti e particolari, grazie Prof.!

Gianluca MONOPOLI

Avvocato - Presidente di 9 Consorzi obbligatori per la Ricostruzione - Mediatore accreditato ex D.Lgs. 28/10

1 anno
Katia Mella

Lauree in materie Giuridiche ed Economiche

1 anno

Buongiorno Michele!!! Gratie mille come sempre, per questa nuova ed imperdibile Nwsletter!!!!

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