Di approcci flessibili alla riforma Cartabia (e di un imminente convegno a Ravenna in cui si parlerà di questo e di altro)
Il Tribunale di Bologna (Giudice Antonio Costanzo) propone un interessante decreto di anticipazione udienza, pubblicato il 29 luglio 2024, in materia di fase introduttiva del processo di cognizione post riforma Cartabia.
Il procedimento riguardava un’opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la parte opponente aveva sollevato eccezione di incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso il decreto.
In particolare, in una controversia tra una società fornitrice di energia e un comune della provincia di Catanzaro, quest’ultimo aveva indicato come giudice competente il Tribunale di Catanzaro, avuto riguardo alla sede dell’ente pubblico attore, che aveva veste di convenuto sul piano sostanziale, nonché al luogo in cui si trovava la sua tesoreria e alle norme sulla contabilità pubblica, “in quanto il servizio di tesoreria è affidato ad una banca con sede in provincia di Catanzaro”.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, aveva espressamente dichiarato di aderire all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’attore.
Come noto, ai sensi dell’art. 38 c. p. c. (a parte le ipotesi di competenza inderogabile di cui all’art. 28 c. p. c.), “quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma”.
A questo punto, però, si presenta uno dei “problemi” del nuovo art. 171 bis: a rigore, infatti, nel suo decreto “preliminare” il giudice non può provvedere sulla competenza, neppure in una fattispecie in cui non vi sono contestazioni circa la necessità di fare proseguire la causa davanti a un giudice diverso.
Conformemente, dunque, nel decreto qui in esame, emesso ex art. 171 bis c. p. c. dopo la costituzione del convenuto, il Tribunale di Bologna non decide sulla questione di competenza, .
D’altro canto, rinviare la decisione alla prima udienza ex art. 183 c. p. c., dopo il deposito delle tre ulteriori memorie delle parti, sarebbe incongruo e antieconomico.
Della stessa opinione è il Tribunale di Bologna, per cui “non appare del tutto ragionevole e conforme alle finalità perseguite dalla c.d. riforma Cartabia e comunque ai principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, dell’economia processuale e del buon andamento della giustizia, tutti di rilevanza costituzionale, limitarsi alle sole verifiche preliminari elencate dall’art. 171-bis c.p.c. per poi attendere il deposito delle memorie integrative e il compimento dell’udienza di trattazione come regolata dall’art. 183 c.p.c.: va infatti evitato lo svolgimento di attività inutile”.
Sulla scia degli orientamenti applicativi “elastici” del Tribunale di Bologna (oggi “sdoganati” dalla recente pronuncia della sentenza della Corte costituzionale 3 giugno 2024, n. 96), dunque, il giudice bolognese, da un lato, rinvia la prima udienza ex art. 183 c. p. c. (“rispetto alla quale decorrono i termini a ritroso indicati dall'articolo 171-ter c.p.c”) e, contestualmente, in base agli artt. 175 e 127 c.p.c., fissa una apposita udienza, “seppur non espressamente prevista (ma non esclusa) dalla disciplina introdotta col d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149”, per sentire le parti o comunque i loro difensori e adottare i provvedimenti adeguati in relazione al caso concreto.
Nella specie, tale udienza “preliminare” viene convocata per discutere la questione della competenza del giudice adito nel contraddittorio delle parti, poiché, “un confermato accordo tra le parti in ordine all’individuazione del giudice competente renderebbe del tutto superfluo il deposito, in questo giudizio, delle memorie integrative ed il successivo svolgimento dell’udienza di trattazione”.
Anche in questo caso, l’approccio flessibile del Tribunale di Bologna merita di essere approvato, in quanto consente di risolvere in limine litis una questione pregiudiziale che preclude al giudice una pronuncia sul merito (e dunque rende inutile, alle parti, prendere posizione al riguardo avanti a quel giudice).
Con un po' di fantasia (e di buona volontà), dunque, si stanno risolvendo alcuni problemi operativi della riforma Cartabia.
A proposito, il famoso “correttivo”, che avrebbe dovuto risolvere questo (e altri) problemi della riforma, che fine ha fatto?
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Spero di vedervi numerosi!
Avvocato civilista. Assistenza, consulenza, e difesa in giudizio: per aziende e per privati. Co-fondatore e membro di IusTeam - Rete di Avvocati.
7 mesiIl buon senso spesso è ampiamente sufficiente per risolvere complicazioni inutili.