Scrivere, scrivere, scrivere ancora: udienze cartolari e contraddittorio scritto preventivo
Michele Angelo Lupoi
Le recenti riforme del processo continuano a generare interpretazioni e prassi creative.
I lettori di questa mailing list, d’altro canto, sanno che io amo soffermarmi su aspetti di dettaglio, per alcuni forse triviali. Ma, come si sa, il diavolo sta proprio nei dettagli e il ruolo che mi sono assegnato, in queste pagine virtuali, è di dare qualche indicazione operativa, si spera utile per la sopravvivenza quotidiana nelle aule di giustizia, reali o fittizie.
E proprio di udienze “fittizie” vi parlo in questa edizione della mia newsletter, l’ultima del 2024.
Vi segnalo, in particolare, un recente provvedimento del Tribunale di Belluno, in materia di c.d. udienze cartolari, ovvero di udienze che non si tengono effettivamente ma sono sostituite dal deposito di note di trattazione scritta, il cui termine di scadenza, ai sensi dell’art. 127 ter, comma 5° c. p. c., “è considerato data di udienza a tutti gli effetti di legge”.
Tali udienze “fittizie”, dall’emergenza pandemica in poi, si sono fatte apprezzare, in quanto consentono un notevole risparmio di energie, risorse e tempo per tutti.
Esse, per contro, possono comprimere il contraddittorio e comportare ritardi nella definizione del procedimento.
In effetti, le note scritte depositate entro il termine all’uopo previsto possono contenere nuove allegazioni, richieste, produzioni, rispetto alle quali la controparte non può prendere posizione nell’immediato e il giudice non si può pronunciare senza prima consentire il dispiegamento del contraddittorio (con la necessità di concedere un termine di replica o di fissare un’udienza successiva).
Il Tribunale di Belluno, nel decreto del 10-12-2024 di cui si riproduce qui sotto il testo, gentilmente fornitomi dall’avv. maria zappia , affronta la questione in modo fantasioso, in sostanza introducendo un meccanismo di contraddittorio scritto preventivo, basato sulla leale collaborazione tra le parti.
Il Tribunale veneto, in vista di un’udienza cartolare, esclude di concedere termini sfalsati per consentire a ogni parte di replicare alle note di controparte prima dello scadere del termine sostitutivo dell’udienza, per “evitare un aggravio di attività della Cancelleria”.
Perché non spostare piuttosto ogni aggravio di attività sui difensori?
E così, nel provvedimento qui in esame, il Tribunale di Belluno prevede “che lo scambio delle rispettive deduzioni avvenga in via preventiva tra i difensori delle parti ‒ in applicazione del principio del contraddittorio e di leale collaborazione”.
Le note individuali, nei giorni immediatamente successivi, dovranno poi essere trasfuse in un’unica “nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni sostitutive delle deduzioni a verbale”, depositata telematicamente da uno dei difensori.
Si tratta di un meccanismo razionale e che, in effetti, evita le “note a sorpresa” e le conseguenti dilazioni.
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Viene anche esaltata la collaborazione tra i difensori delle parti, in una sorta di rudimentale case management.
La rapidità negli scambi diviene fondamentale, così come la leale collaborazione tra gli avvocati.
In un processo con più di due parti, d’altro canto, può diventare complesso elaborare note riepilogative congiunte in un limitato arco di tempo, soprattutto quando i difensori confondono le note di trattazione scritta con delle memorie extra ordinem, come sovente si riscontra nella pratica.
Mai come in questo contesto, bisognerà sforzarsi di essere chiari e sintetici.
L’altro aspetto problematico è che questo contraddittorio scritto preventivo impone al difensore di “anticipare” i tempi della difesa.
In effetti, nel provvedimento qui analizzato, per il giudice “risulta opportuno far coincidere la scadenza del termine perentorio per il deposito delle note con le ore 7.30 del giorno fissato, in modo da consentire alla Cancelleria la tempestiva accettazione nel fascicolo telematico delle note da sottoporre al giudice, invitando a tal fine il difensore ad anticipare il deposito della nota ad almeno cinque giorni prima rispetto alla scadenza del termine perentorio indicato”.
Insomma, per agevolare la Cancelleria, tocca all’avvocato anticipare le proprie tempistiche.
Ma a questo, ormai, siamo abituati. Nulla di nuovo sotto il sole processuale, si potrebbe dire.
§§
E così siamo arrivati alla fine del 2024.
Piuttosto che fare il bilancio dell’anno che sta per finire, preferisco pensare all’anno che verrà.
E, per citare l’artista, io mi sto preparando, è questa la novità.
La newsletter tornerà, prima o poi, nel 2025.
Nel frattempo, molti auguri di buone feste e di buon anno a tutti.
A me questa cosa di imporre la collaborazione preventiva ai margini del processo pare un modo del giudice di abdicare al suo ruolo, lasciando che prevalga il più furbo. Peccato che la Giustizia esista proprio per evitare la prevaricazione, non per certificarne gli esiti.
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1 meseBuon anno prof .Lupoi !
Avvocato presso Studio Legale -
1 meseIntervengo perchè è toccato a me subire il "rito asburgico" del Tribunale di Belluno. Il processo presupposto riguardava ordine di protezione contro abusi familiari, materia delicata in cui tra l'altro si lamentava la violazione della Convenzione di Istanbul riguardo la violenza familiare subita dalla mia assistita. Scrivere, scrivere... e aggiungo.....riassumere gli scritti del collega quando si toccano delicati equilibri sostanziali ritengo sia inopportuno non solo per le parti ma anche per il l'organo giudicante. L'utilizzo del linguaggio a fini difensivi e persuasivi è l'essenza del nostro lavoro di civilisti, io sono sicura che nessun avvocato gradisce che il collega avversario faccia una sintesi del proprio scritto e lo depositi al magistrato. Il contraddittorio viene depotenziato, e così anche il ruolo prezioso del difensore.
Studio legale
1 meseL’essenza del processo è contrapposizione, per cui l’idea che uno dei difensori si debba far parte diligente e recapitare la sintesi e/o il resoconto del contraddittorio intercorso tra le parti non è idoneo, a volte non è proprio praticabile per l’animosità del confronto. Quanto alle udienze cartolari, a volte fanno comodo per che si evita di dover andare in Tribunale, magari solo per riportarsi ai propri atti, o chiedere un rinvio; altre volte depauperano il confronto, perché poter guardare in faccia gli altri interlocutori (difensore avversario e Giudice) consente di capire, predire, magari orientare verso una composizione bonaria.
Avvocato presso Studio Legale Piovesana - professionista delegato e custode giudiziario del Tribunale di Venezia
1 meseA mio modesto avviso le udienze cartolari vanno bene solo in appello. Sono lesive del diritto di difesa e del contraddittorio