LA MINISTRA BELLANOVA IN VISITA A FEUDI DI GUAGNANO: ASCOLTARE LE RAGIONI DEI PRODUTTORI PER  MIGLIORARE SEMPRE DI PIU’ IL NOSTRO AGROALIMENTARE.
La Ministra alle politiche agricole Sen. Teresa Bellanova con il Dott. Gianvito Rizzo amministratore della cantina Feudi di Guagnano

LA MINISTRA BELLANOVA IN VISITA A FEUDI DI GUAGNANO: ASCOLTARE LE RAGIONI DEI PRODUTTORI PER MIGLIORARE SEMPRE DI PIU’ IL NOSTRO AGROALIMENTARE.

Nel corso dell’incontro presso la cantina Feudi di Guagnano, la Ministra si è detta favorevole a migliorare l’attuale regolamentazione delle “vendite sottocosto" dei prodotti agricoli di qualità come i vini a denominazione di origine.

Sabato 29 agosto la Ministra per le Politiche agricole, alimentari e forestali Sen. Teresa Bellanova, ha visitato la cantina Feudi di Guagnano nell’ambito di quello che potremmo definire un “tour di ascolto” presso diverse imprese del mondo agricolo italiano, le stesse che "fanno" buona parte del Made in Italy.

Nel nostro caso si è trattato di un appuntamento importante di confronto sulle tante problematiche del settore vitivinicolo e sui provvedimenti approvati negli ultimi mesi: dalle misure di sostegno messe in atto per fronteggiare l'emergenza Covid-19, a quelle in cantiere per l'export verso sei importanti paesi target, all'annuncio della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del Decreto "Donne in campo" che interessa le lavoratrici agricole. Ma quello che ha affermato la Ministra in relazione alla possibilità di vietare o almeno regolamentare in maniera più stringente alcune delle pratiche commerciali scorrette messe in atto dalla GDO e dalla DO come il "sottocosto" e il taglio prezzi sui prodotti agricoli di qualità mi ha interessato particolarmente poiché sull’argomento mi sono soffermato più volte anche negli anni scorsi. Comunicare al consumatore la vendita sottocosto di un prodotto agricolo di eccellenza, ha dichiarato la Ministra, significa svalutarlo e danneggiarlo.

Non solo ma, io aggiungo, tali pseudo-vendite (anche con tagli prezzo molto aggressivi) creano confusione e disorientamento nei consumatori, vanificando gli innumerevoli sforzi del produttore volti a qualificare le proprie produzioni come DOC e DOCG, nel caso dei vini e sprecando, di conseguenza, le tante risorse pubbliche impiegate per valorizzarle sia in Italia che all’estero.

Nessuna presa di posizione ideologica nei confronti della GDO e della DO, quindi, ma soltanto il diritto di pretendere il riconoscimento per il produttore di quello che io definisco un “prezzo etico” per il suo prodotto. Quel prezzo che garantirebbe, di per sé, la sopravvivenza dell’azienda agricola e la valorizzazione delle sue produzioni.

Il quadro normativo di riferimento, costituito attualmente dal DPR 218/2001* attuativo dell’art. 15 d.lgs. 114/1998, è utilizzato esclusivamente per “limitare”, non vietare, il ricorso alle vendite sottocosto mediante una specifica disciplina rimettendo la valutazione in ordine alla sua liceità all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e al giudice ordinario. Nel “limitare”, viene valutata la liceità avendo riguardo al divieto di abuso di posizione dominante e la violazione del divieto di concorrenza sleale.

E’ vero che la quasi totalità delle vendite “sottocosto” sono effettuate nel rispetto della normativa attualmente in vigore ma, la stessa, non contempla l’esclusione di alcuni prodotti agricoli come quelli rientranti nelle denominazioni protette.

Quali sono i risvolti negativi e di scadimento di immagine di una intera denominazione quando un consumatore vede su un volantino un vino DOC o DOCG proposto “sottocosto” o con un taglio prezzo così importante da banalizzare e screditare completamente quella denominazione? Qui non si tratta di limitare la “libertà commerciale” di questa o quella catena, ma di rispettare il lavoro di una intera filiera o settore e di non distruggere l’immagine e il valore di una denominazione costruita in tanti anni di sacrifici e di investimenti finanziari.

Perché è vietato sottopagare un dipendente, perché è vietato acquistare un falso Armani, perché è censurato l’utilizzo di linguaggi sessisti in pubblicità? E perché, invece, deve essere consentita la vendita sottocosto di un vino a denominazione di origine? Tutto ciò dovrebbe finire ed essere pesantemente sanzionato fino al ritiro dei prodotti dagli scaffali del supermercato.

E’ pur vero che la questione è particolarmente complessa ma, in attesa che i consulenti del Mipaaf possano quanto prima elaborare un progetto di legge da sottoporre alla Ministra, si spera che sia i consorzi di tutela che gli organismi di controllo vigilassero attentamente e proponessero denunce all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


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* D.P.R. 06.04.2001, n. 218

Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’art. 15,

comma 8, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114

Art. 1

Disciplina delle vendite sottocosto

1. Nel presente regolamento si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati, secondo la definizione contenuta nell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.

3. Ai fini del comma 2 per gruppo si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una società o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero all'interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.

4. La vendita sottocosto è una modalità di effettuazione delle vendite di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998. Essa deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.

5. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

6. Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, indipendentemente dalla effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni non consentite dal presente decreto.

7. Ai fini della individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.

8. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.

9. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche.

Art. 2

Ammissibilità

1. È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:

a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;

b) dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;

d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;

e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

2. È altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

3. Le vendite sottocosto di cui al presente articolo non sono soggette alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 3

Obblighi di informazione al consumatore

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998, ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto previste dal presente decreto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);

b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.

2. In caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma 1, lettera a), è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione.

3. Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992, le comunicazioni di cui al comma 1, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.

Art. 4

Monitoraggio vendite sottocosto

1. L'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 114 del 1998, effettua il monitoraggio degli effetti del presente regolamento sul sistema distributivo. Alle riunioni dell'Osservatorio Nazionale in materia di sottocosto partecipa un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, e un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni imprenditoriali dell'industria maggiormente rappresentative.

2. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le risultanze del monitoraggio relative al primo anno di vigenza delle disposizioni del presente decreto, al fine della verifica dell'efficacia delle medesime, entro novanta giorni. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmette, a fini conoscitivi, le predette risultanze al Parlamento.

Art. 5

Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998, le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

2. Chiunque effettua vendite sottocosto al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

3. Ai sensi del predetto articolo 22, comma 2, in caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992

2. Resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che abusa di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Resta ferma altresì, la competenza del giudice ordinario, nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che compie atti di concorrenza sleale rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 2598, comma primo, numero 3), del codice civile.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore

2. È altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

3. Le vendite sottocosto di cui al presente articolo non sono soggette alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4. (…)


Francesco Genco

Gestore Produzione Finanziamenti a Medio Lungo Termine presso BNL Gruppo BNP Paribas

4 anni

Ripresento testualmente un concetto fondamentale espresso dal mio amico d'università Gianvito Rizzo , del quale mi piace confermare passione, competenza e capacità umane e tecnico-economiche nella gestione della sua attività produttiva di alta qualità , che ho avuto il piacere di conoscere e apprezzare. """E’ vero che la quasi totalità delle vendite “sottocosto” sono effettuate nel rispetto della normativa attualmente in vigore ma, la stessa, non contempla l’esclusione di alcuni prodotti agricoli come quelli rientranti nelle denominazioni protette. Quali sono i risvolti negativi e di scadimento di immagine di una intera denominazione quando un consumatore vede su un volantino un vino DOC o DOCG proposto “sottocosto” o con un taglio prezzo così importante da banalizzare e screditare completamente quella denominazione? Qui non si tratta di limitare la “libertà commerciale” di questa o quella catena, ma di rispettare il lavoro di una intera filiera o settore e di non distruggere l’immagine e il valore di una denominazione costruita in tanti anni di sacrifici e di investimenti finanziari""". Assolutamente vero!!! Un caro saluto. A presto Gianvì. Francesco Genco. Crediti a ml/t BNL Bari Sede.

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