POTERI DI NOMINA E REVOCA DELL'AMMINISTRATORE NEL SUPERCONDOMINIO.
Nota alla Sentenza n. 9844/2016 – Sezione XIII^ del Tribunale di Milano
di Eugenia Parisi
Motivo del contendere è stato, nella sentenza in commento, se, nell'ambito di un complesso supercondominiale previsto dall'art. 1117 bis c.c., la nomina e la revoca dell'amministratore, oltre alla nomina dei revisori ex art. 1130 bis c.c., debbano essere adottate dai rappresentanti dei vari Condominii nominati per l'effetto dell'art. 67 disp. att. c.c. ovvero da tutti i condomini degli edifici del Supercondominio.
Secondo la tesi del complesso condominiale convenuto, la competenza a decidere sulla revoca dell'amministratore sarebbe in capo all'assemblea dei rappresentanti dei singoli palazzi per i seguenti motivi:
a)il nuovo art. 67 disp. att. c.c., introdotto con Legge 220/12 avrebbe il precipuo scopo di semplificare le vicende condominiali tramite l'attribuzione in capo a un singolo rappresentante per ogni edificio di quelle prerogative normalmente spettanti a una pletora di soggetti, nel caso del supercondominio, non facilmente convocabili: se questo vale per la nomina, per analogia legis dello stesso dettato dell'art. 67 disp. att. c.c., ciò dovrebbe valere anche per la revoca dell'amministratore;
b)l'art. 1136, quarto comma, c.c. accosta nomina e revoca ai fini della previsione del medesimo quorum deliberativo pertanto le due azioni sarebbero legate alla composizione dell'organo che su queste è chiamato a decidere;
c)l'art. 1129, decimo comma c.c., ha previsto che l'assemblea convocata per la revoca o per le dimissioni delibera anche in ordine alla nomina del nuovo amministratore corroborando l'accostamento dei destini di revoca e nomina dell'amministratore del Supercondominio adottate dal medesimo organo come statuito da Cassazione n. 4269/1994 per cui nomina e revoca dell'amministratore sono frutto di deliberazioni che hanno contenuto ed effetti giuridici identici;
d)la nomina di un nuovo amministratore non richiederebbe la previa formale revoca dell'amministratore in carica atteso che, vertendosi di un rapporto di mandato, la nomina del nuovo equivale a revoca tacita del precedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1724 c.c.: pertanto la nomina del nuovo amministratore ad opera dei rappresentanti dei palazzi ex art. 67 disp. att. c.c., non richiederebbe una previa revoca del precedente amministratore legittimando così un'eventuale statuizione adottata in tal senso ad opera dei rappresentanti convocati per la nomina del nuovo.
Il Giudice adito però ha disatteso le argomentazioni del convenuto, sostenendo la tesi della necessaria composizione dell'assemblea chiamata a decidere sulla richiesta di revoca dell'amministratore del Supercondominio nelle persone della totalità dei condomini, sulla base dei seguenti ragionamenti giuridici:
e)l'art. 67 disp. att. c.c. è norma di carattere eccezionale non applicabile al di fuori dei casi ivi previsti posto che costituisce un pregiudizio al principio di democrazia partecipata in seno al Condominio che vede quali protagonisti unicamente i condomini e non soggetti dagli stessi delegati: i rappresentanti dei palazzi, infatti, deliberano in merito alla gestione ordinaria delle cose comuni ed in merito alla nomina dell'amministratore del Supercondominio e nulla più; sarebbe quindi fuori luogo parlare di applicazione analogica dell'art. 67 disp. att. c.c. al fine di ricomprendere tra le competenze dell'assemblea dei rappresentanti anche la revoca dell'amministratore poiché non siamo di fronte a una lacuna ma ad una precisa scelta del Legislatore che ha volutamente menzionato, fra le materie da demandare ai rappresentante, la sola gestione ordinaria delle cose comuni e la nomina dell'amministratore del Supercondominio ma non anche la sua revoca;
f)se da un lato è comprensibile che il Legislatore abbia voluto semplificare il meccanismo di nomina dell'amministratore avendo previsto la figura di rappresentante del palazzo posto che la difficoltà nella nomina determina gravi criticità nella gestione di complessi immobiliari complessi, analoga preoccupazione non è da rinvenire con riguardo alla revoca dell'organo gestorio, la cui eventuale mancata deliberazione per assenza dei necessari quorum non determina alcuna vacanza e/o interruzione: la delibera di revoca, infatti, rientra tra gli atti di straordinaria amministrazione e deve essere assunta dai condomini appositamente convocati, atteso che la revoca denota momenti di fibrillazione della vita assembleare e del rapporto negoziale intercorrente tra amministratore e condomini la cui definizione deve essere demandata unicamente a questi ultimi nella loro totalità;
g)il fatto che l'art. 1136, quarto comma, c.c. accosti la nomina e la revoca dell'amministratore ai fini della previsione del medesimo quorum deliberativo non rileva, valendo la predetta regola anche in ambito di Supercondominio a prescindere dalla composizione dell'organo assembleare;
h)nemmeno è rilevante la considerazione secondo cui l'art. 1129, decimo comma, c.c., abbia previsto che l'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni debba deliberare anche in ordine alla nomina del nuovo amministratore in quanto lo scopo di tale norma risiede nel fatto di evitare vacanze di gestione in caso di programmate interruzioni del rapporto di mandato fra amministratore e condomini;
i)inoltre, il fatto che la nomina di un nuovo amministratore non richieda la previa formale revoca del precedente non attribuisce ai rappresentanti la competenza a deliberare in tema di revoca del gestore del Supercondominio in luogo dei condomini poiché l'art. 67 disp. att. c.c. è chiaro nel delineare e restringere i compiti della figura del rappresentante di palazzo.
Per le stesse ragioni anche la nomina del revisore dei conti di cui all'art. 1130 bis c.c. è da qualificarsi atto di straordinaria amministrazione e quindi non rientrante nel novero dei compiti assegnati ai rappresentanti di Condominio.
In conclusione, seguendo i ragionamenti giuridici sopra esaminati in netto contrasto con quelli portati all'attenzione dal convenuto, il Giudice ha dichiarato nulla la delibera assunta dall'assemblea straordinaria del Supercondominio che aveva approvato la revoca dell'amministratore e la nomina del revisore dei conti con condanna alle spese di lite in capo al Supercondominio.