La scarcerazione di Abedini: il profilo giuridico di un delicato caso internazionale https://lnkd.in/dwmsN8uz
Post di Penale Diritto e Procedura
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segnalo il seguente interessante articolo La proposta di una nuova direttiva per la confisca dei beni - Anna Maria Maugeri apparso su Rivista Trimestrale - Diritto penale contemporaneo
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Concetto semplice, chiaro. Utile a tutti ma in particolare a chi è confuso dalla disinformazione imperante.
La magistratura applica il diritto, nazionale e sovranazionale, senza fare distinzioni di sorta. E lo fa a tutela di tutte le persone. La vicepresidente Alessandra Maddalena intervistata da Repubblica. ➡ https://lnkd.in/d62yVubU
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Mi permetto di consigliarvi la lettura di questo post con la documentazione a cui rinvia, é molto interessante.
Su Sistema Penale la memoria della Procura di Foggia a sostegno della tesi della illegittimità costituzionale dell'abolizione parziale del traffico di influenze illecite per contrasto con gli obblighi di incriminazione previsti dalla Convenzione contro la corruzione del Consiglio d'Europa. https://lnkd.in/dNWNBg3J
QLC art. 346 bis c.p. Procura Foggia
sistemapenale.it
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Dalla giustizia giuridica alla giustizia privata
Proteste dei magistrati in tutta Italia ad avvio Anno giudiziario, la risposta di Nordio
adnkronos.com
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Rapporti tra autorità giudiziaria e mediatori in materia di giustizia riparativa: Si tratta di un tema particolarmente delicato, in quanto la Riforma Cartabia ha incrementato con forza i programmi di giustizia riparativa e i Centri di mediazione, adibiti per l’esecuzione delle attività riparative. Tuttavia, bisogna chiedersi se l’autorità giudiziaria possa in concreto sindacare i risultati positivi ottenuti attraverso la mediazione e certificati dai mediatori stessi fino ad immaginare perfino di ritenere non satisfattivo il programma ripartivo adempiuto dal reo e non applicare i conseguenti effetti penali, oppure se il giudice debba limitarsi solo a prendere atto degli effetti riparativi, quasi svolgendo un accertamento meramente formale della compiuta attività di riparazione dell’offesa arrecata alla vittima del reato. E’ chiaro che, ragionando in termini logici, sebbene la disciplina introdotta in materia dalla Riforma Cartabia sia alquanto laconica, se l’attività giudiziaria potesse svolgere un sindacato cosi penetrante circa la conduzione e l’esito del programma riparativo, con ampi margini di discrezionalità, verrebbe del tutto elisa e neutralizzata l’attività dei mediatori esperti e dei relativi Centri per la giustizia riparativa, il cui svilito operato finirebbe per essere subordinato anche al giudizio dell’organo giudicante, e fermo restando che se l’autorità giudiziaria venisse gravata anche da tali valutazioni verrebbe ancora di più acuito il carico giudiziario già consistente su di essa gravante. Pertanto, la soluzione da preferire, nonostante gli artt.57 e 58 del D.lgs. n.150/2022, si prestano ad un’interpretazione ambigua e sfuggente, si dovrebbe ritenere che l’autorità giudiziaria dovrebbe prendere solo atto delle relazioni positivi dei mediatori, e provvedendo di seguito a modulare le conseguenza penali previste ex lege, laddove quest’ultima lasci margini di discrezionalità al giudice. Tuttavia, si deve puntualizzare che la discrezionalità giudiziale in materia, anche laddove previste, concerne non l’idoneità dell’esito riparativo ad assumere rilevanza penale, bensì il “significato” che programma ed esito riparativo assumono in rapporto agli scopi retributivi e special-preventivi della pena criminale.
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Rapporti tra autorità giudiziaria e mediatori in materia di giustizia riparativa: Si tratta di un tema particolarmente delicato, in quanto la Riforma Cartabia ha incrementato con forza i programmi di giustizia riparativa e i Centri di mediazione, adibiti per l’esecuzione delle attività riparative. Tuttavia, bisogna chiedersi se l’autorità giudiziaria possa in concreto sindacare i risultati positivi ottenuti attraverso la mediazione e certificati dai mediatori stessi fino ad immaginare perfino di ritenere non satisfattivo il programma ripartivo adempiuto dal reo e non applicare i conseguenti effetti penali, oppure se il giudice debba limitarsi solo a prendere atto degli effetti riparativi, quasi svolgendo un accertamento meramente formale della compiuta attività di riparazione dell’offesa arrecata alla vittima del reato. E’ chiaro che, ragionando in termini logici, sebbene la disciplina introdotta in materia dalla Riforma Cartabia sia alquanto laconica, se l’attività giudiziaria potesse svolgere un sindacato cosi penetrante circa la conduzione e l’esito del programma riparativo, con ampi margini di discrezionalità, verrebbe del tutto elisa e neutralizzata l’attività dei mediatori esperti e dei relativi Centri per la giustizia riparativa, il cui svilito operato finirebbe per essere subordinato anche al giudizio dell’organo giudicante, e fermo restando che se l’autorità giudiziaria venisse gravata anche da tali valutazioni verrebbe ancora di più acuito il carico giudiziario già consistente su di essa gravante. Pertanto, la soluzione da preferire, nonostante gli artt.57 e 58 del D.lgs. n.150/2022, si prestano ad un’interpretazione ambigua e sfuggente, si dovrebbe ritenere che l’autorità giudiziaria dovrebbe prendere solo atto delle relazioni positivi dei mediatori, e provvedendo di seguito a modulare le conseguenza penali previste ex lege, laddove quest’ultima lasci margini di discrezionalità al giudice. Tuttavia, si deve puntualizzare che la discrezionalità giudiziale in materia, anche laddove previste, concerne non l’idoneità dell’esito riparativo ad assumere rilevanza penale, bensì il “significato” che programma ed esito riparativo assumono in rapporto agli scopi retributivi e special-preventivi della pena criminale.
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L’Associazione Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale si occupa dello studio e della comparazione del diritto penale in ordinamenti giuridici di diversi Paesi, per offrire una visione completa e approfondita ai professionisti della giustizia. Scopri di più su camerepenali.org
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➡ La riforma Cartabia ha ingenerato un clima di confusione. I numerosi protocolli di udienza emanati dai tribunali non possono supplire all'accavallarsi di norme, di fatto inapplicabili. E' in gioco il diritto di difesa! Il testo integrale del Presidente Grego del CNF. #AvvLuigiDiPrisco
Greco: «Diritto di difesa sotto attacco, noi non ci pieghiamo»
ildubbio.news
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📜 La riforma della giustizia civile che vorrei: idee per un cambiamento concreto ⚖️ La giustizia civile italiana è spesso vista come lenta e complessa, ma di chi è davvero la colpa? In un nuovo articolo, ho condiviso alcune idee per una riforma che semplifichi le procedure e riduca il carico giudiziario, restituendo efficacia e rapidità al nostro sistema. Le mie proposte non sono un piano definitivo, ma un punto di partenza per un dibattito aperto. Invito tutti gli operatori del diritto – avvocati, magistrati, ufficiali giudiziari e professionisti del settore – a condividere la propria opinione e a contribuire con idee e suggerimenti. ✍️ Scopri di più e partecipa al confronto: https://lnkd.in/dsBZ9tQw La giustizia civile può essere migliorata insieme. Non perdere l'occasione di far sentire la tua voce! 🗣️ #Giustizia #RiformaGiustizia #Diritto #Avvocati #Magistrati #RiformaCivile #GiustiziaCivile #OperatoriDelDiritto #Riforma #IdeePerIlCambiamento #ProcessoCivile #Legge #SistemaGiuridico #Efficienza
La riforma della giustizia civile che vorrei
https://www.avvocatoiginocappelli.it
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Un breve riassunto delle principali modifiche in ambito penale, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, apportate dal “correttivo” Cartabia ed entrate in vigore il 4 aprile scorso, oggetto della relazione n. 15/2024 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione.
Il c.d. correttivo Cartabia in “pillole”
dirittoegiustizia.it
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