Si può convocare per mail ordinaria l’assemblea del condominio?
Si può convocare per mail ordinaria l’assemblea del condominio?
Lo ha spiegato una recente sentenza del Tribunale di Monza del 12 giugno 2024.
Vediamolo insieme.
L’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che la convocazione dell’assemblea dei condomini deve avvenire con comunicazione a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificato (la pec), fax o consegna a mano.
Come sottolineato dal Giudice monseze la convocazione dell’assemblea è un atto a forma vincolata e le forme indicate dall’art. 66 devono essere considerate tassative, nel senso che non ve ne possono essere altre.
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, la comunicazione dell’assemblea era avvenuta via mail ordinaria e con consegna della convocazione nella cassetta postale. Il Giudice ha ritenuto che tale convocazione non fosse valida e ha annullato le delibere dell’assemblea impugnate dal condomino. La semplice mail ordinaria infatti non dà le garanzie di ricezione che offrono invece i mezzi indicati dall’art. 66.
Quindi non si può convocare l’assemblea del condominio con mail ordinaria. Va però aggiunto che alcune sentenze hanno ritenuto valido questa forma di comunicazione se tale forma di comunicazione era stata richiesta dal condomino, con autorizzazione scritta di quest’ultimo.
Avv. Monica Bombelli
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Lo ha spiegato una recente sentenza del Tribunale di Monza del 12 giugno 2024.
Vediamolo insieme.
L’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che la convocazione dell’assemblea dei condomini deve avvenire con comunicazione a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificato (la pec), fax o consegna a mano.
Come sottolineato dal Giudice monseze la convocazione dell’assemblea è un atto a forma vincolata e le forme indicate dall’art. 66 devono essere considerate tassative, nel senso che non ve ne possono essere altre.
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, la comunicazione dell’assemblea era avvenuta via mail ordinaria e con consegna della convocazione nella cassetta postale. Il Giudice ha ritenuto che tale convocazione non fosse valida e ha annullato le delibere dell’assemblea impugnate dal condomino. La semplice mail ordinaria infatti non dà le garanzie di ricezione che offrono invece i mezzi indicati dall’art. 66.
Quindi non si può convocare l’assemblea del condominio con mail ordinaria. Va però aggiunto che alcune sentenze hanno ritenuto valido questa forma di comunicazione se tale forma di comunicazione era stata richiesta dal condomino, con autorizzazione scritta di quest’ultimo.
Avv. Monica Bombelli