Decreto Lavoro: cosa cambia per contratti a termine e causali
Nel nuovo appuntamento con Il Punto siamo in compagnia dell’avvocato Federico Manfredi, Partner presso Trifirò & Partners Avvocati in Milano, esperto in Diritto del Lavoro, nonché autore per ALL-IN Giuridica, con il quale abbiamo affrontato le novità introdotte dal Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, anche conosciuto come Decreto Lavoro.
Tra le tante novità che ha portato il Decreto Lavoro, vi è la riformulazione della normativa dei contratti di lavoro a termine, con la sostituzione delle attuali condizioni e limitazioni inserite dal Decreto Dignità. In particolare, il Decreto prevede la possibilità di superare i primi 12 mesi di acausalità:
Fino ai 12 mesi il contratto a termine è prorogabile liberamente; diversamente sarà necessaria l’apposizione di una causale (fanno eccezione i rapporti stagionali), che dovrà apparire da atto scritto. In generale, nel termine complessivo di 24 mesi, sono ammesse massimo 4 proroghe e il superamento determina la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Possibile anche la prosecuzione di fatto oltre il termine fissato ed entro il limite massimo di durata, purché venga riconosciuta una maggiorazione retributiva.
Per quanto riguarda poi il rinnovo, questo è possibile solo a fronte di causali, che deve risultare da atto scritto, altrimenti il rapporto di intende a tempo indeterminato.
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Infine, per la riassunzione a termine occorre che tra un contratto e l’altro trascorra un intervallo minimo di tempo, c.d. “stop and go”.
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