Massima n. 184 del Consiglio Notarile di Milano in tema di attribuzione di diritti diversi al ricorrere di condizioni “soggettive” dei soci
Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 184, ha stabilito che, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, sono legittime le clausole statutarie di S.p.A. mediante le quali, senza la creazione di una speciale categoria di azioni, vengono attribuiti diritti diversi in dipendenza di circostanze relative al singolo socio, a condizione che queste non comportino condizioni meramente potestative o a differenziazioni illegittimamente discriminatorie.
Tali clausole sono legittime anche nella S.r.l., non determinando né la creazione di un “diritto particolare” né la creazione di una categoria di quote.
Tra gli esempi di condizioni soggettive che possono dare luogo a diritti diversi si segnalano il numero di azioni possedute, le qualifiche professionali del socio, la sua età, oppure anche la qualifica giuridica del socio diverso dalle persone fisiche.
Il Consiglio Notarile di Milano ha altresì affermato che, in mancanza di diverse disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto, l’introduzione delle clausole in oggetto deve essere deliberata dall'assemblea con le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per le modificazioni statutarie, a condizione che sia rispettato il principio di parità di trattamento, e salvo il diritto di recesso (sia per le S.p.A. che per le S.r.l.) ove ne ricorrano le condizioni.