GIA’ IN “OMERO” SI SENTIVA LA NECESSITA’ DI UN DIRITTO SCRITTO, “DIKE”: FU IL PRELUDIO DI UNA LOTTA PER LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO, CHE DURO’ CRU

GIA’ IN “OMERO” SI SENTIVA LA NECESSITA’ DI UN DIRITTO SCRITTO, “DIKE”: FU IL PRELUDIO DI UNA LOTTA PER LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO, CHE DURO’ CRU



                             GIA’ IN “OMERO” SI SENTIVA LA NECESSITA’ DI UN DIRITTO SCRITTO, “DIKE”: FU IL PRELUDIO DI UNA LOTTA PER LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO, CHE DURO’ CRUENTA PER SECOLI!


                             Ho rinvenuto nell’Archivio un documento di notevole rilevanza storica, quale esempio concreto di gestione della “GIUSTIZIA”, intesa come assoluta tutela del bene per la convivenza sociale. Tre sono gli elementi di tale rilevanza: la territorialità del fatto giudicato; la temporalità dell’evento;  la formalità applicativa giudiziaria! La territorialità è per noi di grande interesse storico, in quanto avvenuto nel nostro Basso Piemonte, in particolare nella giurisdizione di Acqui. L’epoca del fatto ci stupisce alquanto, perché non molto distante dal nostro presente “duemila”; la forma applicata è quella tanto recriminata da Cesare Beccaria, vale a dire la “condanna a morte”. L’antico mondo Greco concepiva l’ufficio pubblico del Giudice in relazione a tre elementi costitutivi: DIKE – un diritto scritto, accettato civilmente dalla Polis, ossia una Giustizia equivalente per tutti: grandi e umili; HYBRIS – l’azione contraria al Diritto, ciò che danneggia e che va combattuto; THEMIS – legge e validità giudiziaria, secondo le quali il Giudice è sottomesso a Zeus.

                              In passato, la polemica dei Giuristi europei, soprattutto italiani, con in testa Enrico Pessina, contro il processo inquisitorio, provocò profonde riforme legislative, ottenendo un notevole successo nella Rivoluzione Francese, che ne sancì i princìpi. I grandi processi di libertà, sostenuti da Cesare Beccaria, a poco a poco si affermarono, fino alla grande svolta civile della nostra Assemblea Costituente, con l’abolizione della Pena di Morte.

                                Il tema è spinoso, complesso e mai finora completamente esaurito, lascio alla riflessione individuale e profonda delle Lettrici e dei Lettori , per trarne preziosi giudizi di riforma, nell’interesse sociale e politico della nostra amata Italia.

             11 Giugno 2020

                                            Sergio Rapetti


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             Ecco il DOCUMENTO:

      


                      


   SENTENZA                                                                                     

 IL SENATO DI S.M. IN TORINO SEDENTE

Nella Causa del Fisco di Olmo, Mandamento di Roccaverano, delegata a quel Giusdicente

                             CONTRO

ANTONIO TRAVERSA fu Tommaso, natio di detto luogo di Olmo ed ivi residente.

Detenuto prima nelle Carceri di Spigno, ora in quelle d’Acqui, ed inquisito:

Di grassazione con proditorio e barbaro omicidio commesso sulla persona di Francesco Moraglio la sera delli 24 novembre 1822, verso un’ora e mezzo d’Italia, sulle fini di Olmo e sulla strada tendente a Perletto e suo territorio, avendolo ivi tratto con lusinghe di vantaggioso contratto di derrate, statogli da lui proposto, da effettuarsi in Cairo, su quale strada assalitolo, gli cagionò prima a replicati colpi di bastone, posca con palo di vite varie contusioni e lacerazioni, e due ferite con spaccatura delle ossa parietali, essendo queste due ultime state giudicate causa immediata della morte istantaneamente avvenutagli;

   E ciò tutto per depredarlo, come in fatti lo depredò della somma di lire 120, e di tre sacchi di tela;

   Dell’attentato furto di una quantità di denaro in detto luogo, anni 15 circa sono, nella bottega ed a pregiudizio di detto Carlo Cazzulo;

    D’essere autore o complice di furto di emine 12 grano, commesso di notte tempo verso la fine di gennaio o sul principio di febbraio dell’anno 1822, nella Chiesa della Confraternita di esso luogo, ed in di lei pregiudizio, con rottura della cassa in cui erano le granaglie contenute;

    Di complicità con altra persona nel furto di una quantità di granaglie, commesso di notte tempo nell’autunno dell’anno 1821, nella casa ed a pregiudizio di quel Parroco;

    Delle qualità di persona data in preda all’ozio e ai giuochi, facinorosa e riputata capace di malvagie azioni, e dall’Amministrazione Comunale di Olmo designata ne’ verbali trimestrali degli anni 1820 e 1821, siccome sospetta in genere di furti, avendo inoltre manifestato in varie circostanze criminosi disegni, cioè di uccidere o far uccidere il Parroco di quel luogo, mediante la somma di lire duecento; Di depredare un viandante sulla strada di Savona, e di commettere furti con false chiavi, avendo anche sollecitata la Vedova Brigida Grillo a consegnargli la chiave del granaio di Antonio Manero, al di cui servizio ella si trovava.


     Udita la relazione degli atti, ha pronunziato e pronunzia doversi condannare come condanna il suddetto ditenuto Antonio Traversa nella pena della morte col mezzo del supplizio della ruota e, fatto il di lui corpo cadavere manda ridursi in quarti da affiggersi ne’ modi ed ai luoghi soliti, previo l’atto d’interrogatorio ed ammonizione in ordine ai complici, a mente del Regio Editto delli 10 giugno 1814, nell’ indennizzazione tanto verso gli eredi dell’ucciso e depredato Moraglio, quanto verso gli altri derubati, e nelle spese per tutti i capi. Torino 22 agosto 1823.


 Per detto Eccellentissimo

         REALE SENATO                                 Bordiglione Segr, Crim.


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                                 TORINO, DALLA STAMPERIA REALE

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